Pubblicato in: Mer, Mag 15th, 2013

Disabili: la domanda di invalidità civile

Proseguendo nell’approfondimento delle prestazioni disponibili per le persone diversamente abili, avviato da questa rubrica nelle scorse setti­mane, rammentiamo che per gli in­validi sono previste numerosi benefici, regolati da differenti normative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Le tre princi­pali categorie di invalidi civili (minorati civili, ciechi civili e sordi) possono soprattutto fruire di provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità. Ma come e dove fare la domanda per ottenere i benefici? Semplice: la domanda deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza, ma dal 2010 le domande, complete della certi­ficazione medica, devono essere presentate per via telematica: è poi l’Inps, che provvede all’invio on line all’Azienda Sanitaria Locale di competenza.

La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Enti di Patronato o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi. La prima è la compilazione del certificato medico (anch’esso telematico) da parte del proprio medico, attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 90 giorni. Soltanto successivamente, sarà possibi­le inoltrare la domanda all’Inps, esclusivamen­te per via telematica. Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la con cessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.

Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati e rivalutati annualmente per legge. Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili, lo ricordiamo, è condizionato dal reddito personale del minorato. Ma da questa condi­zione sono escluse le indennità di accompagna­mento, di comunicazione e l’indennità speciale ai ciechi parziali, che invece non sono legate a requisiti reddituali. La modulistica – anche se il termine è assai improprio, vigendo l’obbligo dell’invio tele­matico, per queste prestazioni – per l’invalidità civile è disponibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale (www.inps.it) agli utenti muniti di Pin (Personal Identification Number). Questi possono prelevare i modelli, compilarli e prov­vedere all’invio al sistema centrale che gestisce la procedura.

La modulistica predisposta e utilizzata – sempre in formato elettronico – si compone del modello A (domanda per istante maggiorenne), del modello B (domanda per istante minorenne e/o interdetto), del Certifica­to medico – che ovviamente dovrà essere redato ed inviato dal sanitario, prima dell’invio della domanda – e del modello D, che è il certifi­cato attestante l’intrasportabilità ai fini della richiesta di visita domiciliare. Infine, secondo la tradizionale denominazione, vi è il model­lo E, ovvero il verbale sanitario che segna la conclusione della procedura di riconoscimento o disconoscimento della disabilità. 

Antonio Silvestri

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