Disabili: la domanda di invalidità civile
Proseguendo nell’approfondimento delle prestazioni disponibili per le persone diversamente abili, avviato da questa rubrica nelle scorse settimane, rammentiamo che per gli invalidi sono previste numerosi benefici, regolati da differenti normative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Le tre principali categorie di invalidi civili (minorati civili, ciechi civili e sordi) possono soprattutto fruire di provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità. Ma come e dove fare la domanda per ottenere i benefici? Semplice: la domanda deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza, ma dal 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate per via telematica: è poi l’Inps, che provvede all’invio on line all’Azienda Sanitaria Locale di competenza.
La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Enti di Patronato o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi. La prima è la compilazione del certificato medico (anch’esso telematico) da parte del proprio medico, attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 90 giorni. Soltanto successivamente, sarà possibile inoltrare la domanda all’Inps, esclusivamente per via telematica. Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la con cessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.
Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati e rivalutati annualmente per legge. Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili, lo ricordiamo, è condizionato dal reddito personale del minorato. Ma da questa condizione sono escluse le indennità di accompagnamento, di comunicazione e l’indennità speciale ai ciechi parziali, che invece non sono legate a requisiti reddituali. La modulistica – anche se il termine è assai improprio, vigendo l’obbligo dell’invio telematico, per queste prestazioni – per l’invalidità civile è disponibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale (www.inps.it) agli utenti muniti di Pin (Personal Identification Number). Questi possono prelevare i modelli, compilarli e provvedere all’invio al sistema centrale che gestisce la procedura.
La modulistica predisposta e utilizzata – sempre in formato elettronico – si compone del modello A (domanda per istante maggiorenne), del modello B (domanda per istante minorenne e/o interdetto), del Certificato medico – che ovviamente dovrà essere redato ed inviato dal sanitario, prima dell’invio della domanda – e del modello D, che è il certificato attestante l’intrasportabilità ai fini della richiesta di visita domiciliare. Infine, secondo la tradizionale denominazione, vi è il modello E, ovvero il verbale sanitario che segna la conclusione della procedura di riconoscimento o disconoscimento della disabilità.
Antonio Silvestri















