Pubblicato in: Gio, Mag 30th, 2013

Disabili: la pluriminorazione

La “residualità” dell’invalidità, rispetto alle altre pensioni o rendite, si verifica anche tra la cecità e il sordomutismo rispetto all’invalidità civile. In altre parole, se – ad esempio – la riduzione della vista ha già de­terminato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere posto alla base di una richiesta di invalidità civile. Invece, proprio per il concetto espresso prima, le mi­norazioni visive e uditive di grado inferiore a quello previsto per il riconoscimento di “cie­co civile” o di “sordo” possono essere valu­tate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.

Dalla possibilità di avere, per la stessa persona, diversi riconoscimenti di invalidità, derivanti da patologie differenti, deriva il diritto al cumulo dei benefici economici con­nessi a tali riconoscimenti. Solo a titolo di esempio, possiamo ipotizzare un invalido ci­vile parziale che sia anche cieco civile asso­luto. Questi può cumulare l’assegno mensile con la pensione prevista per i ciechi assoluti, sempre che sussistano i requisiti socio-eco­nomici di reddito previsti dalle norme rela­tive alle singole provvidenze.

Ecco la pluri­minorazione: distinte menomazioni possono consentire più riconoscimenti di invalidità. Particolare, poi, è l’aspetto dell’indennità di accompagnamento: dal 1991 opera la cumu­labilità delle indennità connesse alle singole minorazioni. Sempre a titolo di esempio ed in estrema sintesi: un invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta potrebbe cumulare, di fatto, le indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni.

Antonio Silvestri

Pages: 1 2

Lascia un commento

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Gli articoli più letti