Disabili: la pluriminorazione
La “residualità” dell’invalidità, rispetto alle altre pensioni o rendite, si verifica anche tra la cecità e il sordomutismo rispetto all’invalidità civile. In altre parole, se – ad esempio – la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere posto alla base di una richiesta di invalidità civile. Invece, proprio per il concetto espresso prima, le minorazioni visive e uditive di grado inferiore a quello previsto per il riconoscimento di “cieco civile” o di “sordo” possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.
Dalla possibilità di avere, per la stessa persona, diversi riconoscimenti di invalidità, derivanti da patologie differenti, deriva il diritto al cumulo dei benefici economici connessi a tali riconoscimenti. Solo a titolo di esempio, possiamo ipotizzare un invalido civile parziale che sia anche cieco civile assoluto. Questi può cumulare l’assegno mensile con la pensione prevista per i ciechi assoluti, sempre che sussistano i requisiti socio-economici di reddito previsti dalle norme relative alle singole provvidenze.
Ecco la pluriminorazione: distinte menomazioni possono consentire più riconoscimenti di invalidità. Particolare, poi, è l’aspetto dell’indennità di accompagnamento: dal 1991 opera la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni. Sempre a titolo di esempio ed in estrema sintesi: un invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta potrebbe cumulare, di fatto, le indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni.
Antonio Silvestri















