Disabili: le prestazioni di invalidità civile
La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro, che sia anche sprovvisto di mezzi economici necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo. Per gli invalidi sono previste numerose prestazioni, regolamentate da differenti normative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Le tre principali categorie di invalidi civili (minorati civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.
Per l’assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità. Ma vi sono anche benefici non economici, quali ad esempio assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria integrativa o a costi inferiori, agevolazioni per l’istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.
I benefici economici previsti per gli invalidi civili sono l’ assegno mensile di assistenza, l’indennità mensile di frequenza, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento. Le provvidenze economiche indirizzate ai sordi sono invece la pensione e l’indennità di comunicazione. Ai ciechi civili assoluti sono destinate la pensione e l’indennità di accompagnamento, mentre ai ciechi civili parziali (cosiddetti “ventesimisti”) spettano pensione e indennità speciale. È prevista, infine, la corresponsione di un’indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).
I destinatari di questi benefici assistenziali – che quindi non derivano da contributi versati – sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici. In altre parole, vi sono stringenti limiti di reddito al di sopra dei quali – pur sussistendo il requisito sanitario della minorazione – il beneficio non viene corrisposto.
A tal proposito, vanno precisate due tra le tante – forse troppe – particolarità che regolano questo particolare mondo dell’invalidità civile. La prima è l’influenza del reddito familiare – meglio, del reddito coniugale – che in alcuni casi (vedi recenti roventi polemiche) influisce sul diritto alla percezione dell’indennità. Infine, il diritto all’indennità di accompagnamento, trattamento assistenziale che – forse stranamente – è del tutto indipendente dal possesso di qualsiasi reddito.
Antonio Silvestri















