Pubblicato in: Gio, Mag 9th, 2013

Disabili: le prestazioni di invalidità civile

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro, che sia anche sprovvisto di mezzi economi­ci necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza so­ciale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazio­ni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo. Per gli invalidi sono previste numerose prestazioni, regola­mentate da differenti normative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Le tre principali categorie di invalidi civili (minorati civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratteriz­zandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.

Per l’assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensio­ni, assegni o indennità. Ma vi sono anche benefici non economici, quali ad esempio assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria integrativa o a costi inferiori, agevolazioni per l’istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.

I benefici economici previsti per gli invalidi civili sono l’ assegno mensile di assistenza, l’indennità mensile di frequenza, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamen­to. Le provvidenze economiche indirizzate ai sordi sono invece la pensione e l’indennità di comunicazione. Ai ciechi civili assoluti sono destinate la pensione e l’indennità di accompagnamento, mentre ai ciechi civili parziali (cosiddetti “ventesimisti”) spettano pensione e indennità speciale. È prevista, infine, la corresponsione di un’indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepa­nocitosi (anemia falciforme).

I destinatari di questi benefici assistenziali – che quindi non derivano da contributi versati – sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comuni­tari e gli stranieri titolari di carta di soggior­no o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici. In altre parole, vi sono stringenti limiti di reddito al di sopra dei quali – pur sussistendo il requisito sanitario della minorazione – il beneficio non viene corrisposto.

A tal proposito, vanno precisate due tra le tante – forse troppe – particolarità che regola­no questo particolare mondo dell’invalidità civile. La prima è l’influenza del reddito familiare – meglio, del reddito coniugale – che in alcuni casi (vedi recenti roventi po­lemiche) influisce sul diritto alla percezione dell’indennità. Infine, il diritto all’indennità di accompagnamento, trattamento assisten­ziale che – forse stranamente – è del tutto in­dipendente dal possesso di qualsiasi reddito.

Antonio Silvestri

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