Pubblicato in: Gio, Giu 6th, 2013

Disabili: l’indennità di accompagnamento

Lo Stato garantisce al cittadino inabile al la­voro alcuni diritti, tra cui benefici economi­ci, in genere legati al livello di reddito della persona interessata. In tal modo si intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro profi­cuo. Per gli invalidi sono previste numerose prestazioni, regolamentate da differenti nor­mative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Tra queste, una delle più conosciute è l’indennità di accompagna­mento, istituita con la legge 18/1980 e poi modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dalla legge 508/1988.

Infatti, la formulazione originaria del 1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avesse­ro conservato una residua capacità lavorati­va confacente alla loro minorazione. Prima di addentrarci nei dettagli riguardanti il beneficio, chiariamo che l’indennità di ac­compagnamento non è legata in alcun modo all’età e – in particolare – al reddito del be­neficiario. Spetta, cioè, anche se il richieden­te è titolare di pensioni o redditi di altro tipo, di qualsiasi importo. Sono però esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto.

Handicap

I requisiti per il diritto sono il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del cento per cento, accompagnata dalla impos­sibilità di deambulare senza l’aiuto perma­nente di un accompagnatore ovvero l’impos­sibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. Come abbiamo visto in occasioni precedenti, le domande per ottenere i benefi­ci previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile vanno presentate all’Inps esclusiva­mente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.

L’indennità non è teoricamente incompati­bile con lo svolgimento di un’attività lavorativa  ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istan­za presentata dopo il compimento del ses­santacinquesimo anno di età. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condi­zione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosuffi­cienza. L’indennità di accompagnamento, oltre a tali requisiti sanitari, richiedeva dapprima an­che la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Nel tempo, sono state emanate norme di “allargamento” alle persone straniere.

Antonio Silvestri

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