Disabili: l’indennità di accompagnamento
Lo Stato garantisce al cittadino inabile al lavoro alcuni diritti, tra cui benefici economici, in genere legati al livello di reddito della persona interessata. In tal modo si intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo. Per gli invalidi sono previste numerose prestazioni, regolamentate da differenti normative che si sono succedute e aggiornate nel corso del tempo. Tra queste, una delle più conosciute è l’indennità di accompagnamento, istituita con la legge 18/1980 e poi modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dalla legge 508/1988.
Infatti, la formulazione originaria del 1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione. Prima di addentrarci nei dettagli riguardanti il beneficio, chiariamo che l’indennità di accompagnamento non è legata in alcun modo all’età e – in particolare – al reddito del beneficiario. Spetta, cioè, anche se il richiedente è titolare di pensioni o redditi di altro tipo, di qualsiasi importo. Sono però esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto.
I requisiti per il diritto sono il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del cento per cento, accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. Come abbiamo visto in occasioni precedenti, le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’indennità non è teoricamente incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. L’indennità di accompagnamento, oltre a tali requisiti sanitari, richiedeva dapprima anche la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Nel tempo, sono state emanate norme di “allargamento” alle persone straniere.
Antonio Silvestri
















