Pubblicato in: Gio, Ago 28th, 2014

Disoccupazione: l’assicurazione sociale per l’impiego

Con il termine delle lezioni e la fine dell’anno scolastico, sono giunte a scadenza, per il personale scola­stico precario, i contratti a tempo determinato, rispettivamente per supplenze brevi sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e per supplenze annua­li (31 agosto). Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono, quindi, curare gli adem­pimenti per accedere al trattamento di disoccupazione. Questa prestazione è stata modificata, nel mese di giugno 2012, sia per l’entità che per le modalità per poterne fruire. La modifica ha riguardato anche la denominazione: l’indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sono rispettivamente diventate ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e mini-ASpI.

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ASpI

È un’indennità che spetta ai lavoratori dipen­denti assicurati contro la disoccupazione, che abbiano involontariamente perso l’occupa­zione. Non spetta a chi si dimette, salvo i casi di dimissioni per giusta causa previsti dalla legge. Per aver diritto alla prestazione occorre il possesso dei seguenti requisiti: 1) stato di disoccupazione involontaria e disponibilità alla ricerca ed allo svolgimento di un’attività lavorativa; 2) non meno di 2 anni di anzia­nità contributiva; 3) almeno 52 settimane di contribuzione per attivià di lavoro dipendente nel biennio precedente la data d’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata della prestazione

Il periodo di durata massima legale andrà a regime dal 1 gennaio 2016, e quindi in rela­zione agli eventi di disoccupazione verifica­tasi da tale data. Sino al 31 dicembre 2015, periodo transitorio, è previsto un graduale aumento della prestazione. Per la cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2014, la prestazione viene erogata: per un periodo di 8 mesi ai soggetti con età inferiore a 50 anni, per 12 mesi ai soggetti con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55, per 14 mesi ai soggetti con età pari o superiore a 55 anni. La domanda di disoccu­pazione AspI deve essere presentata, esclusi­vamente per via telematica, all’Inps, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. Se la domanda viene presentata entro l’8° giorno dalla cessazione del rapporto, l’indennità viene corrisposta a partire dall’8° giorno di disoccupazione. Se viene presentata successivamente all’8° gior­no, l’indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello di presentazione della do­manda. L’indennità decorre, inoltre, dalla data di rilascio della dichiarazione, al Centro per l’impiego, di immediata disponibilità all’atti­vità lavorativa, se rilasciata in data successiva alla presentazione della domanda.

Antonio Ciriolo

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