Disoccupazione: l’assicurazione sociale per l’impiego
Con il termine delle lezioni e la fine dell’anno scolastico, sono giunte a scadenza, per il personale scolastico precario, i contratti a tempo determinato, rispettivamente per supplenze brevi sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e per supplenze annuali (31 agosto). Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono, quindi, curare gli adempimenti per accedere al trattamento di disoccupazione. Questa prestazione è stata modificata, nel mese di giugno 2012, sia per l’entità che per le modalità per poterne fruire. La modifica ha riguardato anche la denominazione: l’indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sono rispettivamente diventate ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e mini-ASpI.
ASpI
È un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione, che abbiano involontariamente perso l’occupazione. Non spetta a chi si dimette, salvo i casi di dimissioni per giusta causa previsti dalla legge. Per aver diritto alla prestazione occorre il possesso dei seguenti requisiti: 1) stato di disoccupazione involontaria e disponibilità alla ricerca ed allo svolgimento di un’attività lavorativa; 2) non meno di 2 anni di anzianità contributiva; 3) almeno 52 settimane di contribuzione per attivià di lavoro dipendente nel biennio precedente la data d’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata della prestazione
Il periodo di durata massima legale andrà a regime dal 1 gennaio 2016, e quindi in relazione agli eventi di disoccupazione verificatasi da tale data. Sino al 31 dicembre 2015, periodo transitorio, è previsto un graduale aumento della prestazione. Per la cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2014, la prestazione viene erogata: per un periodo di 8 mesi ai soggetti con età inferiore a 50 anni, per 12 mesi ai soggetti con età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55, per 14 mesi ai soggetti con età pari o superiore a 55 anni. La domanda di disoccupazione AspI deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, all’Inps, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. Se la domanda viene presentata entro l’8° giorno dalla cessazione del rapporto, l’indennità viene corrisposta a partire dall’8° giorno di disoccupazione. Se viene presentata successivamente all’8° giorno, l’indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. L’indennità decorre, inoltre, dalla data di rilascio della dichiarazione, al Centro per l’impiego, di immediata disponibilità all’attività lavorativa, se rilasciata in data successiva alla presentazione della domanda.
Antonio Ciriolo















