Disposizioni sulla mobilità del personale della Scuola Italiana
Sono state diramate dal Miur le disposizioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, per l’a.s. 2014/2015, del personale docente, educativo ed Ata di ruolo, con o senza sede definitiva di titolarità. Vige il vincolo alla mobilità per il personale docente ed educativo neo-assunto. Per questo personale non è, infatti, possibile partecipare alla mobilità in ambito provinciale, per un biennio, ed in ambito interprovinciale, per un triennio a decorrere dalla data della decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto, può partecipare ai trasferimenti nell’ambito della provincia il personale nominato con decorrenza giuridica dal 1-09-2012 o precedente, mentre ai trasferimenti interprovinciali può partecipare chi è stato nominato con decorrenza giuridica dal 1-09-2011 o precedente.
Sono esclusi dal vincolo coloro che, per particolare situazione personale o familiare, fruiscono della precedenza prevista in merito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Si può chiedere il trasferimento a sedi della stessa provincia di titolarità ed anche di altra provincia, presentando due distinte domande. È consentito anche presentare contemporaneamente domande di trasferimento e di passaggio, documentando una sola di tali domande e per l’altra sarà sufficiente il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Tutte le domande, sia dei docenti che dei non docenti, devono essere esclusivamente presentate via web con la procedura Polis, che richiede una preventiva registrazione alla procedura stessa. Sono esclusi da detta procedura, per cui potranno produrre la domanda in forma cartacea: a) il personale educativo; b) i docenti di religione cattolica (per i quali sarà emanata successivamente specifica ordinanza con l’indicazione delle modalità e della tempistica); c) docenti ed Ata individuati in soprannumero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande; d) personale assunto in ruolo con nomina giuridica dopo la scadenza del termine predetto.
Tutte le domande vanno prodotte utilizzando esclusivamente gli appositi distinti modelli allegati all’Ordinanza ministeriale. Questi i termini per la presentazione delle domande: personale docente ed educativo: dal 28 febbraio al 29 marzo 2014; personale Ata: dall’11 marzo al 9 aprile 2014. Per consentire la partecipazione alla mobilità di talune categorie di personale, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:1) personale che conclude i corsi di riconversione professionale; 2) i docenti che concludono i corsi di sostegno. Per detto personale il termine di presentazione delle domande è possibile non meno di 10 giorni prima del termine fissato per la comunicazione al Sidi delle disponibilità dei posti per le varie categorie di personale.
Alle domande vanno allegate le dichiarazioni personali (autocertificazioni) relative a stati, fatti e situazioni personali, titoli cultura e di servizio che danno diritto all’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza. Non è possibile produrre le relative certificazioni per il divieto, normativamente stabilito, per le amministrazioni pubbliche di richiedere o accettare certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche. L’unica documentazione cartacea che va prodotta è quella relativa alle certificazioni mediche, ai verbali delle commissioni medico-collegiali della legge n. 104/1992 e, ove previsto, le dichiarazioni di altri familiari, che non possono essere rese dai diretti interessati.
Antonio Ciriolo















