Domande di mobilità territoriale per gli insegnanti di Religione
Come preannunciato nel precedente numero di questo settimanale, il M.I.U.R. ha emanato le disposizioni (O.M. n. 199 del 21/03/2013) che regolamentano modalità e termini per la presentazione delle domande di mobilità,territoriale e professionale,degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2013/2014.
Gli insegnanti di religione cattolica sono titolari dell’apposito organico regionale, articolato per diocesi, e sono utilizzati nelle singole scuole sulla base di un’intesa tra l’ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano.
La scuola di utilizzazione, una volta assegnata,viene confermata negli anni scolastici successivi, se permangono condizioni e requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.
Ai fini della mobilità territoriale nell’ambito dello stesso settore formativo di appartenenza (settore della scuola dell’infanzia e primaria e settore della scuola secondaria di primo e secondo grado) con la medesima domanda si può chiedere il trasferimento:
a) in altra diocesi della stessa regione;
b) in altra diocesi di diversa regione;
c) congiuntamente per entrambe le predette opzioni.
La mobilità professionale consente, una volta superato il periodo di prova, di chiedere il passaggio dal “ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola per l’infanzia e primaria” al “ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e viceversa. Non è consentito il passaggio ad altro tipo di insegnamento.
Termini di presentazione delle domande: dall’8 aprile al 6 maggio 2013; eventuale revoca della domanda: entro il 24 giugno 2013.
Le domande vanno presentate, utilizzando gli appositi modelli cartacei ministeriali, al dirigente scolastico della scuola di servizio.
Vincoli per la presentazione delle domande di trasferimento: per altra diocesi della stessa regione, dopo due anni di anzianità di ruolo; per altra diocesi di diversa regione, l’anzianità di ruolo maturata deve essere di tre anni.
Alla domanda di trasferimento in altra diocesi, della stessa o di diversa regione, va allegato il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica, rilasciato dall’ordinario diocesano della diocesi richiesta.
La domanda di passaggio va corredata sia dal certificato di idoneità concorsuale che da quello di idoneità ecclesiastica, rilasciato dall’ordinario diocesano, per l’ordine e grado di scuola richiesto.
Si può presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e di passaggio. In tal caso va precisato, nella domanda di passaggio, a quale delle due l’interessato intende dare precedenza; in mancanza di indicazione, la precedenza sarà considerata attribuita alla domanda di trasferimento.
Per la mobilità da una scuola all’altra nell’ambito della stessa diocesi, nel settore formativo di appartenenza, va prodotta domanda di utilizzazione nei modi e tempi che saranno stabiliti con le disposizioni relative alla mobilità di durata annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).
Antonio Ciriolo














