Pubblicato in: Sab, Apr 13th, 2013

Domande di mobilità territoriale per gli insegnanti di Religione

Come preannunciato nel prece­dente numero di questo settima­nale, il M.I.U.R. ha emanato le disposizioni (O.M. n. 199 del 21/03/2013) che regolamenta­no modalità e termini per la presentazione delle domande di mobilità,territoriale e professionale,degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2013/2014.

Gli insegnanti di religione cattolica sono titolari dell’apposito organico regionale, articolato per diocesi, e sono utilizzati nelle singole scuole sulla base di un’intesa tra l’ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano.

La scuola di utilizzazione, una volta assegnata,viene confermata negli anni scola­stici successivi, se permangono condizioni e requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Ai fini della mobilità territoriale nell’ambito dello stesso settore formativo di apparte­nenza (settore della scuola dell’infanzia e primaria e settore della scuola secondaria di primo e secondo grado) con la medesima domanda si può chiedere il trasferimento:

a) in altra diocesi della stessa regione;

b) in altra diocesi di diversa regione;

c) congiuntamente per entrambe le predette opzioni.

La mobilità professionale consente, una vol­ta superato il periodo di prova, di chiedere il passaggio dal “ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola per l’infanzia e primaria” al “ruolo per l’in­segnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e viceversa. Non è consentito il passaggio ad altro tipo di insegnamento.

Termini di presentazione delle domande: dall’8 aprile al 6 maggio 2013; eventuale revoca della domanda: entro il 24 giugno 2013.

Le domande vanno presentate, utilizzando gli appositi modelli cartacei ministeriali, al dirigen­te scolastico della scuola di servizio.

Vincoli per la presentazione delle domande di trasferimento: per altra diocesi della stessa regione, dopo due anni di anzianità di ruolo; per altra diocesi di diversa regione, l’anzianità di ruolo maturata deve essere di tre anni.

Alla domanda di trasferimento in altra diocesi, della stessa o di diversa regione, va allegato il certificato di riconoscimento dell’idoneità eccle­siastica, rilasciato dall’ordinario diocesano della diocesi richiesta.

La domanda di passaggio va corredata sia dal certificato di idoneità concorsuale che da quello di idoneità ecclesiastica, rilasciato dall’ordi­nario diocesano, per l’ordine e grado di scuola richiesto.

Si può presentare contemporaneamente doman­da di trasferimento e di passaggio. In tal caso va precisato, nella domanda di passaggio, a quale delle due l’interessato intende dare precedenza; in mancanza di indicazione, la precedenza sarà considerata attribuita alla domanda di trasferi­mento.

Per la mobilità da una scuola all’altra nell’am­bito della stessa diocesi, nel settore formativo di appartenenza, va prodotta domanda di utilizza­zione nei modi e tempi che saranno stabiliti con le disposizioni relative alla mobilità di durata an­nuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).

Antonio Ciriolo

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