Enti Locali/Grattino scaduto, come far cassa violando le Leggi
Introiti notevoli grazie a soprusi.
La querelle tra la Prefettura ed il Sindaco di Lecce sulle multe da grattino scaduto, evidenzia due posizioni ben cristallizzate: da una parte, la Prefettura che, dopo la nota dei ministeri dei Trasporti ed Interni, che le ha dichiarate illegittime, ha reso noto che “in sede di decisione dei relativi ricorsi, intende attenersi alle direttive ministeriali”; dall’altra, l’Amministrazione Comunale che non intende eliminare dal proprio bilancio la voce “grattino scaduto” che nel 2013 è stata impinguata di ben 360mila euro, versati da oltre 15mila cittadini, costretti a pagare per una multa illegittima. Del resto è notorio che molte Amministrazioni si avvalgono di vari espedienti, pur di fare cassa: dagli autovelox non tarati a norma di legge, ad assurdi limiti di velocità (a volte anche 20kmh!) o addirittura installando telecamere su incroci ad alta densità di traffico, programmando la durata del giallo non oltre i 5 secondi… Paradossale, poi, un segnale di regolare limite di velocità (50kmh), che sino a qualche tempo fa era posizionato al termine della superstrada Br-Le (all’altezza della concessionaria Bmw), con la costante presenza dei VV.UU. pronti a sanzionare gli automobilisti che sino a pochi metri prima, viaggiavano tranquillamente nei limiti consentiti di 110kmh!
Detti soprusi consentono introiti notevoli ai vari Enti, anche perché al povero utente conviene il più delle volte pagare la sanzione, considerando che il semplice deposito del ricorso al Giudice di Pace comporta un versamento di 43 euro per il contributo unificato, con la consapevolezza che, pur vedendoselo accogliere per l’evidente illegittimità della multa, la sentenza si conclude sempre: spese compensate! A maggior ragione da quando è stata consentita una detrazione del 30% sull’importo sanzionato, se il versamento avviene entro cinque giorni dall’infrazione, o dalla notifica del verbale: in tal caso lo sconto non vale per le spese accessorie. Ma qualche zelante cittadino non ha inteso subire passivamente detti soprusi e, per mera ragione di principio, ha preteso che fosse la Cassazione a decidere nel merito delle spese compensate anche in presenza di accoglimento del ricorso di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme del Codice della strada. E la Cassazione -VI sezione civile – con la sentenza n.22556 del 23 ottobre 2014, ha finalmente messo la parola fine su detti soprusi, accogliendo il ricorso cassando la sentenza impugnata sul punto delle spese di lite con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Giovanni Bellini
















