Entro il 15 marzo le domande per scegliere il rapporto di lavoro part-time
Il 15 marzo prossimo scade il termine per la presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il part-time consente al personale interessato di svolgere un’altra esperienza di lavoro autonomo o subordinato, che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività d’istituto dell’Amministrazione.
Può produrre domanda il seguente personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: docenti delle scuole di ogni ordine e grado, personale educativo, personale Ata (escluso il DSGA), personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.
La domanda va inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, all’ufficio scolastico provinciale della sede di titolarità.
Vi sono tre tipologie di part-time: orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi; verticale, con articolazione della prestazione su alcuni giorni (almeno tre) della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; mista, con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità. La durata della prestazione lavorativa è, per i docenti, di norma, del 50% del tempo pieno e, per il personale Ata, non inferiore al 50% del tempo pieno.
Per almeno due anni il personale che ha ottenuto il rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione a tempo pieno. Eventuali domande, presentate prima della scadenza del biennio, potranno essere accolte solo sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.
I docenti a par-time devono adempiere, nel modo seguente, alle attività di carattere individuale e collegiale:
1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie: per intero;
2) collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodica alle famiglie: 40 ore per intero;
3) svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti: per intero;
4) partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione: il tetto delle 40 ore va rapportato in proporzione all’orario effettuato.














