I crediti certificati dell’azienda salvano il Durc
Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) può ora essere rilasciato in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, se la stessa è stata emessa tramite la nuova “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. L’Inps, con la circolare n. 16 del 30 gennaio scorso, fornisce ampie indicazioni relativamente all’applicazione della nuova disciplina. Infatti, a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (Pcc), della funzione di “Gestione Richieste Durc”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del Durc, si aprono nuove prospettive per facilitare l’ottenimento dell’agognato documento, ormai indispensabile alle aziende per tutta una lunga serie di attività.
Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) può quindi essere rilasciato in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”, ma – come è ovvio – vi sono dei “paletti”, di cui il principale è che l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili (qualora la verifica riguardi un’impresa edile), nei confronti del tuo creditore.
Al momento si è in attesa di implementazioni della procedura interessata, che consentano di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del Durc, prima della conclusione dell’istruttoria. Nel frattempo, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la somma dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma.
Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti, relativamente all’importo del debito accertato, dovrà avvenire con messaggi Pec (Posta Elettronica Certificata). Una volta accertata la copertura, con i crediti certificati, dei debiti contributivi, il Durc sarà emesso con l’attestazione di regolarità, pur in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria nei confronti di Inail, Inps e Casse edili (per queste ultime, sempre qualora la verifica interessi un’impresa del settore edile). Nel campo note dell’istruttoria Inps saranno comunque riportati una serie di elementi, tra cui la specifica che l’emissione del Durc avviene ai sensi del D.L. 52/2012, la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato, il “Totale saldo disponibile al Gg/Mm/Aaaa” reperito attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”.
Antonio Silvestri
















