Pubblicato in: Gio, Nov 28th, 2013

Il congedo per la cura di mutilati e invalidi civili oltre il 50%

I dipendenti mutilati e gli invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in modo frazionato, di un congedo per cure per un periodo complessivo che non superi i 30 giorni. Lo ha previsto l’art. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2011 ed entrato in vigore dall’11 agosto 2011.

Il predetto decreto è stato adottato in attuazio­ne dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che reca delega al Governo ad emanare decreti legislativi finalizzati a pervenire al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, dei lavoratori sia pubblici che privati. Con lo stesso provvedimento, infatti, sono stati ridefiniti i presupposti oggettivi e precisati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative; in tale ambito, per esempio, sono state introdotte modifiche alle norme in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Il congedo in oggetto è accordato su specifica domanda scritta del dipendente invalido, corre­data della richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o apparte­nente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

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A nostro avviso, alla prima richiesta andrà, anche, allegata la fotocopia autenticata del verbale della visita, da parte della commis­sione medica dell’Asl per il riconoscimento dell’invalidità civile, che attesti la riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; alle domande successive sarà sufficiente allegare la richiesta del medico convenzionato, attestante la necessità delle cure, e fare riferimento alla copia del verbale di riconoscimento dell’invali­dità civile già prodotto ed acquisito al fascicolo personale.

La durata di questo congedo non si computa nel periodo di assenza previsto per malattia (cosiddetto periodo di comporto, durante il quale è vietato il licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio); delle assenze per malattia, però, segue il regime economico per quel che concerne il trattamento retributi­vo. Sulla base delle disposizioni della direzio­ne generale delle risorse umane dell’Inpdap, inoltre, l’ufficio di appartenenza del dipendente “… non chiede l’accertamento mediante visita di controllo” (circolare Inpdap n. 17, punto 6, del 17 novembre 2011).

A garanzia della fruizione del congedo per ef­fettive ragioni di cura, il lavoratore è tenuto, al termine del periodo di trattamento, a documen­tare in maniera idonea (medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o struttura sanitaria pubblica) l’avvenuta sottoposizione alle cure stesse. In caso di trattamenti tera­peutici continuativi, l’assenza può essere giustificata anche mediante un’attestazione cumulativa.

Antonio Ciriolo

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