Pubblicato in: Gio, Set 17th, 2015

Il Congedo Straordinario per l’Assistenza a Familiare con handicap/2

Nel precedente numero sono state riportate, in sintesi, le disposizioni relative ai presupposti soggettivi del disabile in situazione di gravità da assistere e quelli del familiare che, per prestargli assistenza, può fruire del congedo straordinario biennale, retribuito, per assistere un familiare, convivente, in si­tuazione di handicap grave, previsto dall’art. 42 commi da 5 a 5 quinquies, del D.Lgs. 26/03/2001, n.151, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011, n.119. Completiamo, ora, la trattazione dell’argo­mento, riassumendo le disposizioni relative al trattamento economico del congedo, al principio di “referente unico” per l’assistenza alla stessa persona, alle modalità di fruizio­ne del congedo ed alla sua utilità. Trattamento economico – Il lavoratore che fruisce del congedo ha diritto ad un’inden­nità economica corrispondente all’ultima retribuzione percepita, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico, esclusi gli emo­lumenti variabili. L’indennità, al lordo della contribuzione riferita sia alla quota a carico del datore di lavoro che a quella a carico del lavoratore, spetta fino all’importo complessivo annuo previsto dalla normativa (per l’anno 2011, la circolare Inps n. 22 del 28/12/2011 lo ha riportato determinato in Euro 44.276,33), che è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al con­sumo delle famiglie di operai ed impiegati.

Disabilità

PRINCIPIO DEL “REFERENTE UNICO”

Per il congedo vige il principio del “refe­rente unico”, per cui il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Conseguentemente i permessi di 3 giorni mensili, di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, ed il congedo straordinario biennale devono essere fruiti dallo stesso soggetto legittimato, non essendo possibi­le la fruizione dei permessi giornalieri da parte di un soggetto ed il congedo straordi­nario da parte di un altro. È fatta eccezione, anche per questo principio, per i genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave, i quali possono fruire dei predetti benefici alternativamente anche nel corso dello stesso mese; negli stessi giorni, però, in cui un genitore fruisce del conge­do straordinario all’altro non è consentito beneficiare dei 3 permessi giornalieri.

DURATA DEL CONGEDO E SUA UTILITÀ

La durata del congedo straordinario non può essere superiore a due anni per l’assi­stenza di ciascuna persona disabile grave e nell’arco della vita lavorativa del soggetto assistente. Può essere fruito in modo conti­nuativo o frazionato, a giorni interi, ma non ad ore. Il periodo del congedo, che è incompatibile con altra attività lavorativa, è utile ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura, ma non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della XIII mensi­lità, del trattamento di fine servizio e fine rapporto e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica.

Antonio Ciriolo

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