Il Congedo Straordinario per l’Assistenza a Familiare con handicap/2
Nel precedente numero sono state riportate, in sintesi, le disposizioni relative ai presupposti soggettivi del disabile in situazione di gravità da assistere e quelli del familiare che, per prestargli assistenza, può fruire del congedo straordinario biennale, retribuito, per assistere un familiare, convivente, in situazione di handicap grave, previsto dall’art. 42 commi da 5 a 5 quinquies, del D.Lgs. 26/03/2001, n.151, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011, n.119. Completiamo, ora, la trattazione dell’argomento, riassumendo le disposizioni relative al trattamento economico del congedo, al principio di “referente unico” per l’assistenza alla stessa persona, alle modalità di fruizione del congedo ed alla sua utilità. Trattamento economico – Il lavoratore che fruisce del congedo ha diritto ad un’indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione percepita, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico, esclusi gli emolumenti variabili. L’indennità, al lordo della contribuzione riferita sia alla quota a carico del datore di lavoro che a quella a carico del lavoratore, spetta fino all’importo complessivo annuo previsto dalla normativa (per l’anno 2011, la circolare Inps n. 22 del 28/12/2011 lo ha riportato determinato in Euro 44.276,33), che è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
PRINCIPIO DEL “REFERENTE UNICO”
Per il congedo vige il principio del “referente unico”, per cui il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Conseguentemente i permessi di 3 giorni mensili, di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, ed il congedo straordinario biennale devono essere fruiti dallo stesso soggetto legittimato, non essendo possibile la fruizione dei permessi giornalieri da parte di un soggetto ed il congedo straordinario da parte di un altro. È fatta eccezione, anche per questo principio, per i genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave, i quali possono fruire dei predetti benefici alternativamente anche nel corso dello stesso mese; negli stessi giorni, però, in cui un genitore fruisce del congedo straordinario all’altro non è consentito beneficiare dei 3 permessi giornalieri.
DURATA DEL CONGEDO E SUA UTILITÀ
La durata del congedo straordinario non può essere superiore a due anni per l’assistenza di ciascuna persona disabile grave e nell’arco della vita lavorativa del soggetto assistente. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, a giorni interi, ma non ad ore. Il periodo del congedo, che è incompatibile con altra attività lavorativa, è utile ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura, ma non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della XIII mensilità, del trattamento di fine servizio e fine rapporto e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica.
Antonio Ciriolo















