Il Diploma Magistrale è abilitante “per legge”
Rilevanti novità, riferite però solo alle scuole dell’infanzia e primaria, dovrebbero essere riportate nelle disposizioni ministeriali, di prossima emanazione, concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente, per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. La seconda sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 3813 in data 11 settembre 2013, ha affermato che il diploma di scuola magistrale o quello dell’istituto magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, è da considerarsi “titolo abilitante ex lege”.
Il parere è stato reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da oltre duecento docenti, con cui si impugnava il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per gli anni scolastici 2011/2014. Del predetto decreto veniva contestata la disposizione che consentiva ai docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale (cosiddetta “abilitazione magistrale “), conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nella III (ultima) fascia delle graduatorie scolastiche, destinate al personale fornito del titolo di studio di accesso, ma privo di idoneità//abilitazione,. anziché nella II, riservata al personale docente idoneo/abilitato ma non incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (il personale collocato in queste ultime va, invece, a collocarsi nella I fascia).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la disposizione del D.M. n. 62/2011, contestata dai ricorrenti, affetta da “… evidente eccesso di potere”, in quanto in contrasto con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono “la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio”. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione, “il titolo di studio … attribuito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297”.
La pronuncia del Consiglio di Stato avrà importanti conseguenze nella prossima formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee. Si ha notizia che al Miur si sta predisponendo quanto occorre per consentire, recependo le statuizioni del parere del Consiglio di Stato, l’inserimento dei docenti in possesso del suindicato titolo di studio, considerato “abilitante”, nella II fascia delle graduatorie scolastiche, in cui possono essere collocati i docenti abilitati ma non inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Rimane, comunque, il problema di come rendere giustizia agli stessi docenti che sono stati illegittimamente esclusi dall’inclusione nella III fascia delle graduatorie provinciali permanenti poi divenute ad esaurimento , delle quali – secondo lo stesso Consiglio di Stato – “…la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.”
Antonio Ciriolo















