Pubblicato in: Gio, Giu 18th, 2015

Il Tar del Lazio annulla la circolare su visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

Il Tar del Lazio, con sentenza n.5714/2015, ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pub­blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 17/02/2014, che aveva di­sposto che, per l’effettuazione di visite me­diche, terapie, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, il dipendente pub­blico, invece dell’assenza per malattia,deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, previsti dai CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi, banca delle ore,…). Riassumiamo brevemente i termini della vicenda. La materia delle assenze per visite spe­cialistiche ed accertamenti diagnostici era normata dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden­ze delle pubbliche amministrazioni”.

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È successivamente intervenuta la legge 30 ottobre 2013,n.125, che ha sostituito il testo del citato comma 5-ter dell’art.55 sep­ties. Il nuovo testo così recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie,prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il per­messo è giustificato mediante la presenta­zione di attestazione, anche in ordine all’o­rario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.2/2014, aveva diramato disposizioni applicative del predetto nuovo testo normativo,prevedendo l’obbligo di fruire, per tale tipo di assenza, dei permes­si giornalieri, permessi orari o ferie previ­sti dai contratti collettivi di lavoro. Il Miur, con nota n.5181 22-04-2014, indirizzata agli uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, e quindi con precisi riferimenti ai Contratti del comparto Mini­steri, aveva fatto propria l’interpretazione fornita dalla F.P., ma, dopo le richieste di chiarimento indirizzate dai sindacati, in data 29 maggio 2014 aveva diramato un “Avviso” al personale di ruolo e non di ruolo,, appartenente al comparto Scuola, per informare che le disposizioni della predetta nota n.5181 sono efficaci esclu­sivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio al Miur e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.

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Nonostante questo “Avviso”, nelle varie regioni, anche per le differenti dispo­sizioni emanate dagli Uffici Scolastici Regionali,molti dirigenti scolastici ave­vano applicato,per l’assenza per visite e prestazioni specialistiche, non l’istituto delle assenze per malattia ma quello dei permessi o delle ferie. E’ scaturito conse­guentemente un contenzioso che è appro­dato al Tar del Lazio che, come riportato all’inizio, ha annullato la contestata ed impugnata circolare della F.P. La nuo­va norma,quindi, che prevede un nuovo tipo di permesso -ha sentenziato il Tar – non può essere immediatamente “pre­cettiva” ma deve comportare, per la sua applicazione,una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Antonio Ciriolo

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