Indennità di accompagnamento agli invalidi ricoverati
Una recente operazione condotta nella provincia di Brindisi dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di specifiche attività a tutela delle uscite a carico del sistema previdenziale, avrebbe consentito di scoprire ben 268 beneficiari di indennità di accompagnamento non dovute.
Negli anni 2009, 2010 e 2011, infatti, le persone denunciate dai militari sarebbero state ricoverate presso strutture ospedaliere per periodi superiori a trenta giorni, omettendo di darne comunicazione all’Inps ai fini della sospensione del beneficio. Avrebbero così, continuato a percepire l’indennità prevista per garantire assistenza alle persone non autosufficienti. Una “curiosità” dell’indagine è che in modo analogo si sarebbero comportati anche altri 184 soggetti, salvi – però – perché nel frattempo deceduti.
Ma anche a questi ultimi l’Inps aveva corrisposto l’indennità senza che ne avessero diritto: in totale le somme “indebitamente” percepite ammonterebbero a circa 436 mila euro. Ricordiamo, prendendo spunto dalla notizia di cronaca, una volta ottenuta l’indennità, tutti gli interessati devono produrre annualmente – in genere entro il 31 marzo – una dichiarazione di responsabilità (Icric) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura.
Sono infatti esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto. Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si tiene conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in applicazione di una disposizione del Ministero dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.
Sono anche esclusi coloro che percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Ma cosa intendiamo, quando parliamo di “ricovero gratuito”? Ovviamente deve intendersi tale quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, ma non solo.
Si considera gratuito il ricovero anche se alla retta ordinaria si aggiunge una contribuzione da parte di privati – presumibilmente l’interessato o i suoi familiari – per ottenere un migliore trattamento. L’indennità, di conseguenza, compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Ma in questo caso – come indica il Messaggio Inps n. 18291 del 26 settembre 2011 – per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato deve presentare una idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Ricordiamo, infine, che la misura mensile dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2012 è di euro 492,97; per il beneficio non è prevista la tredicesima mensilità.
Antonio Silvesri















