Informazione creditizia e tutela dei risparmiatori
La tutela del risparmiatore dalle illegittime iscrizioni nei sistemi di informazione creditizia è argomento assai dibattuto anche all’interno del “mondo bancario”. Le banche dati di riferimento sono due: Sic (gestita da CrifF), nonché Cr (di Banca d’Italia) per i crediti superiori ai 30.000,00 (trentamilaeuro). Anche le segnalazioni possibili sono di due tipi, ossia “positive” e negative” per il consumatore.
Per quanto attiene alla segnalazioni “positive” le stesse si attivano conseguentemente all’accesso al credito, mentre nel caso di segnalazioni negative, occorre distinguere quanto segue circa la segnalazione ed eventuale permanenza della stessa nella banca dati:
1) Richieste di finanziamento rifiutate, le stesse permangono in banca dati per un mese successivo alla data del rifiuto;
2) Ritardi nei pagamenti relativi a 1/2 mesi, dopo 12 mesi dalla regolarizzazione della posizione a condizione che non vi siano altri e successivi ritardi;
3) Ritardi nei pagamenti relativi a 3 o più rate, dopo 24 mesi dalla regolarizzazione della posizione a condizione che non vi siano altri e successivi ritardi; 4) Mancato rimborso (grave morosità), dopo 36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento oppure dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito indicazioni della irregolarità.
Il consumatore ha diritto e titolo di chiedere la modifica/rettifica di segnalazioni inesatte, così come ha possibilità di richiedere, prima della scadenza dei termini indicati, le segnalazioni positive inerenti ad esempio all’intervenuta estinzione del finanziamento
Naturalmente la richiesta da effettuarsi direttamente all’ente gestore della segnalazione. Inoltre e nel caso di mancata tutela, il consumatore potrà rivolgersi direttamente all’arbitro bancario e finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Per info: avvelenapalladino@libero.it
A cura di Elena Palladino















