Pubblicato in: Gio, Nov 21st, 2013

La Certificazione nelle Scuole

Nel numero 40 del 9 novembre scorso del settimanale, abbiamo preso in esame la semplifica­zione della certificazione nelle scuole con riferimento al nulla-osta, ai certificati di servizio, statale e non statale, ed ai certificati di frequenza. Completiamo, ora, l’argomento con l’esame delle altre fattispecie di certificazione più frequenti nelle istituzioni scolastiche.

Certificati sostitutivi del diploma di licenza media.

Siccome il diploma viene rilasciato senza la dicitura di cui all’art. 40 comma 2, del DPR n. 445/2000, anche il certificato sostitutivo del diploma di licenza media ne deve essere privo.

fascicoli

Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti.

Il libretto è funzionale alla ricostruzione del percorso formativo dello studente, non attesta l’assolvimento dell’obbligo sco­lastico, che viene accertato sulla base di approfondite indagini, non è esplicitamente riconosciuto come certificato da alcuna disposizione di legge. Essendo, quindi, un documento senza valore certificativo, va rilasciato senza che sia apposta la dicitura predetta.

Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi o di abilitazione.

I diplomi conseguiti a conclusione di un corso di studi ed i titoli di abilitazione conseguiti alla fine di un corso di formazio­ne non sono certificati. Pertanto, gli stessi debbono essere rilasciati senza la dicitura prevista dal comma 2 dell’art.40 del citato D.P.R. 445/2000, che va, invece, apposta sulla relativa certificazione.

Antonio Ciriolo

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