Pubblicato in: Gio, Ott 31st, 2013

La disoccupazione dei parasubordinati

Sono arrivati recentemente alcuni importanti chiarimenti, da parte dell’Inps, sull’“Una Tantum” – una particolare forma di indennità di disoccupazione – riservata ai lavoratori parasubordinati, che molti di noi conoscono come Co.Co.Pro. La strana deno­minazione sta per Collaboratori coordinati e continuativi a progetto, che sono subentrati ai predecessori Co.co.co., cioè i Collaboratori per i quali non vigeva ancora l’obbligo del progetto. A partire dal primo gennaio 2013, in conseguenza della “riforma Fornero” è stata ridisegnata dell’“Una Tantum”, quale copertura dell’evento disoccupazione per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps.

La particolare forma di tutela consiste in una forma di sostegno al reddito e riguar­da i collaboratori con contratto a progetto ultimato per la realizzazione del progetto stesso (evento di fine lavoro). Tuttavia, vi è da sottolineare che l’intento di garantire una forma di integrazione del guadagno ad una categoria di lavoratori sostanzialmente priva di diritti e tutele, viene attuata attraverso una normativa che richiede una serie di requisiti particolarmente stringenti per l’accesso alla prestazione economica.

parasubordinati

Il primo requisito è quello reddituale del beneficiario: tra le precisazioni contenute nel messaggio Inps del 22 ottobre 2013, n. 16961 – cui rinviamo per eventuali approfon­dimenti – sulla corretta applicazione dell’art. 2, comma 51, della legge n. 92/2012, vi è la precisa indicazione, derivante dalla legge, di un reddito lordo non superiore ai ventimila euro annui. Ma anche l’indennità di maternità – come suol dirsi – fa reddito. Infatti, nel caso in cui il collaboratore – meglio, la collabo­ratrice – abbia beneficiato dell’indennità di maternità, anche l’importo di quest’ultima concorre all’eventuale superamento del “tetto” reddituale. Dalla platea dei potenzia­li beneficiari dell’indennità che trattiamo, sono anche esclusi i collaboratori – leggasi purtroppo precari – della Pubblica Ammi­nistrazione. L’Inps infatti segnala di aver ricevuto numerosi quesiti sulla possibilità di concedere l’indennità “Una Tantum” anche ai collaboratori della Pubblica Amministra­zione ma – precisa l’Ente previdenziale – tale eventualità è esplicitamente esclusa dall’ar­ticolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003.

Ulteriori chiarimenti che emergono dal Messaggio Inps citato prima sono quelli che riguardano, ad esempio, il requisito relativo al periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi. Questo, si sottolinea, deve intendersi come periodo di disoccupazione non indennizzato. Così come è necessario che il richiedente vanti una iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata: in altre pa­role, il soggetto non solo deve essere iscritto alla Gestione, ma lo deve essere ad aliquota piena. Non può essere, insomma, anche titolare di pensione diretta oppure assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Antonio Silvestri

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