La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (Naspi)
Tra i provvedimenti attuativi delle nuove norme sul mercato del lavoro, Jobs Act, è stato approvato il D.L.vo 4 marzo 2015, n.22, pubblicato sulla G.U. del successivo 6 marzo, recante disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Con il predetto decreto è istituita un’indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi)”. La Naspi sostituisce “Aspi” e “mini-ASpI” che, a loro volta, avevano preso il posto dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La nuova indennità ha decorrenza dal 1 maggio 2015, con lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Destinatari: i lavoratori dipendenti,con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato. Requisiti: è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) siano in stato di disoccupazione involontaria; b)possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione; c) abbiano maturato non meno di 3 mesi di lavoro , dal 1 gennaio dell’anno solare precedente al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro. Durata e calcolo: il massimo di durata della prestazione è di 78 settimane. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni ed è rapportata alla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali,degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nel 2015, nel caso la retribuzione mensile sia inferiore o pari all’importo di 1.195 euro,rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente, la Naspi è pari al 75% del predetto importo;se la retribuzione supera l’importo di 1.195 euro, l’indennità calcolata al 75% di 1.195 euro viene incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. Nel 2015 non può comunque superare il massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat indicata in precedenza. La Naspi si riduce del 3% ogni 3 mesi, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Sull’indennità non si applica il prelievo contributivo. La domanda di Naspi va presentata all’INPS, per via telematica, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione. L’erogazione è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorative nonché ai percorsi di riqualificazione proposti dai Servizi competenti.
Antonio Ciriolo















