Pubblicato in: Gio, Giu 25th, 2015

La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (Naspi)

Tra i provvedimenti attuativi delle nuove norme sul mercato del lavoro, Jobs Act, è stato approvato il D.L.vo 4 marzo 2015, n.22, pubblicato sulla G.U. del successivo 6 marzo, recan­te disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Con il predetto decreto è istituita un’indennità mensile di disoc­cupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi)”. La Naspi sostituisce “Aspi” e “mini-ASpI” che, a loro volta, avevano preso il posto dell’inden­nità di disoccupazione ordinaria e dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La nuova indennità ha decorrenza dal 1 maggio 2015, con lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involonta­riamente la propria occupazione. Destinatari: i lavoratori dipendenti,con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbli­che amministrazioni e degli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato. Requisiti: è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perdu­to involontariamente la propria occupazione e che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) siano in stato di disoccupazio­ne involontaria; b)possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupa­zione; c) abbiano maturato non meno di 3 mesi di lavoro , dal 1 gennaio dell’anno solare pre­cedente al momento dell’interruzione del rap­porto di lavoro. Durata e calcolo: il massimo di durata della prestazione è di 78 settimane. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni ed è rapportata alla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali,degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

naspi

Nel 2015, nel caso la retribuzione mensile sia inferiore o pari all’importo di 1.195 euro,rivalutato an­nualmente sulla base della variazione dell’in­dice Istat dei prezzi al consumo per le fami­glie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente, la Naspi è pari al 75% del predetto importo;se la retribuzione supera l’importo di 1.195 euro, l’indennità calcolata al 75% di 1.195 euro viene incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. Nel 2015 non può comunque superare il mas­simo mensile di 1.300 euro, rivalutato annual­mente sulla base della variazione dell’indice Istat indicata in precedenza. La Naspi si ridu­ce del 3% ogni 3 mesi, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Sull’in­dennità non si applica il prelievo contributivo. La domanda di Naspi va presentata all’INPS, per via telematica, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a decorrere dall’ot­tavo giorno successivo alla cessazione del lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione. L’eroga­zione è condizionata alla regolare partecipa­zione alle iniziative di attivazione lavorative nonché ai percorsi di riqualificazione proposti dai Servizi competenti.

Antonio Ciriolo

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