Pubblicato in: Sab, Gen 26th, 2013

La requisizione delle campane nel Salento/I criteri di valutazione della Santa Sede

Capita spesso che i grandi eventi della storia racchiudano i se fatti apparentemente meno rilevanti e importanti ma che se analizzati con attenzione si rivelano portatori di informazioni interessanti ancorché sconosciute ai più. Un esempio di tale assunto ce lo offre la disamina del materiale archivistico riguardante la requisizione delle campane delle chiese durante il secondo conflitto mondiale (Fondo Costa, Busta XI, fasc.4 bis).

Siffatta situazione che ha riguardato tutte le chiese sul territorio italiano ha coinvolto ovviamente anchela Diocesi di Lecce. Ma vediamo di entrare maggiormente nel dettaglio. Il Governo Italiano stabilisce, attraverso il Regio Decreto n.505 del 23 aprile 1942, la parziale e graduale requisizione delle campane delle chiese, da una parte escludendo quelle delle chiese cattedrali e dei santuari nonché quelle di valore artistico e storico, dall’altra avendo particolare riguardo per quelle delle chiese parrocchiali.

Appare chiaro come un siffatto provvedimento legislativo dovesse vedere necessariamente la presa di posizione da parte della Santa Sede, la quale non poté fare altro che approvarlo nelle sue linee generali dettando di conseguenza delle disposizioni precise rivolte ai Vescovi circa le modalità della requisizione delle campane. Le indicazioni principali furono condensate in una circolare emanata dalla Sacra Congregazione del Concilio in data 1 agosto1942.

In sintesi i Vescovi erano tenuti a redigere un elenco delle campane di acclarato o di presunto valore artistico corredandolo di indicazioni precise circa le iscrizioni scolpite, la data di fusione, il nome del fonditore, la presenza di fregi decorativi, le dimensioni, eventuali altre notizie di particolare interesse.

Sugli elenchi pervenuti si sarebbero compiute ulteriori verifiche, relativamente al valore artistico o storico di ciascuna campana, da parte del Consiglio Amministrativo Diocesano e della Commissione Diocesana dell’Arte Sacra. Il documento proseguiva fornendo una serie di precisazioni circa le caratteristiche delle campane riconducibili a un discorso di particolare o notevole pregio artistico; esse sono così enumerate: a) campane la cui data di fusione sia anteriore al 1550; b) campane commemorative di grandi avvenimenti religiosi o civili; c) campane le cui ornamentazioni si distinguano per notevole originalità artistica; d) campane con un timbro di suono particolarmente pieno e dolce, oppure particolarmente vivace e brillante; e) campane di forma speciale.

La circolare si concludeva sottolineando come in occasione della requisizione delle campane non di pregio, secondo i dettami del regio decreto citato all’inizio, da parte dell’Autorità sarebbe stata rilasciata, ai responsabili delle chiese, regolare dichiarazione scritta debitamente firmata.

Giacomo Cominotti

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