La sanatoria per i lavoratori immigrati irregolari
L’articolo 5 del Decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012 haprevisto una disposizione transitoria finalizzata all’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri, non in possesso di permesso di soggiorno valido (o con permesso scaduto) che lavorino a tempo pieno o come domestici con impegno non inferiore alle 20 ore settimanali. In questo modo viene offerta una importante opportunità di regolarizzazione ai lavoratori clandestini e irregolari già presenti nel territorio nazionale di ottenere il permesso di soggiorno, ma solo a condizione che i datori di lavoro siano disposti ad assumerli regolarmente e a versare i relativi contributi, come indicato dalla circolare Inps n. 113 del 14 settembre scorso.
La regolarizzazione non è possibile per i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all’arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano.
Possono chiedere la regolarizzazione i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi – quindi almeno dal 9 maggio 2012 – lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Non possono chiederla, però, i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Prima di presentare la “dichiarazione di emersione” il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore in nero, di mille euro, non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito. Il pagamento può essere effettuato sino al 15 ottobre attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’Interno, www.interno.it, del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it e dell’ Inps, www.inps.it. Una volta versato il contributo forfetario per ogni lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro può presentare sino al 15 ottobre 2012 la “dichiarazione di emersione” allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tramite la procedura telematica predisposta dal Ministero dell’interno.
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà documentare il pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa, già fornita dal lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, a titolo retributivo, contributivo, e fiscale, per almeno sei mesi di lavoro o, in ogni caso, per l’intero periodo di lavoro pregresso, se maggiore.
Antonio Silvestri















