Pubblicato in: Ven, Ott 11th, 2013

La semplificazione della certificazione amministrativa

Accertamenti d’ufficio – Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni che possono essere oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, nonché tutti i dati ed i documenti che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni, pre­via indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Acquisizione d’ufficio di informazioni – Le informazioni concernenti la regolarità contribu­tiva sono acquisite d’ufficio oppure sottoposte a controllo dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normati­va di settore.

Documentazione mediante esibizione – I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti d’identità o di ricono­scimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante l’esibizione dei docu­menti medesimi. È fatto divieto, nel caso in cui, all’atto della presentazione dell’istanza, sia richiesta l’esibizione di un documento d’identi­tà o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito; è sempre fatta salva, comunque, da parte dell’ufficio procedente, la facoltà di veri­fica e di controllo della veridicità e autenticità dei dati contenuti nel documento stesso. Pos­sono essere documentati mediante esibizione anche i dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in un documento non in corso di validità, a condizione che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito varia­zioni dalla data del rilascio.

semplificazione 2

Dichiarazioni sostitutive – Ci sono due tipi di dichiarazioni sostitutive: dichiarazioni sostitu­tive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Sia le une che le altre possono essere rilasciate contestualmente all’istanza presentata o in allegato alla stessa su apposito modulo predisposto dall’ufficio pubblico ricevente o compilato direttamente ad iniziativa dell’interessato richiedente.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni – Servono a comprovare i seguenti stati, qualità e fatti: data e luogo di nascita, residenza, citta­dinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libe­ro, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professio­nale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fisca­le, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, stato di di­soccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimen­to degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione.

Antonio Ciriolo

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