La semplificazione della documentazione amministrativa
Autenticazione di copie
Le copie autenticate di atti e documenti possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento. In quest’ultimo caso, con la copia va esibito anche l’originale senza, però, obbligo di deposito e la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. Possono autenticare le copie anche un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco.
Modalità alternativa di autenticazione di copie
È prevista, anche, una modalità alternativa di autenticazione di copie ad opera del cittadino stesso. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento, rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio o di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dai privati, è conforme all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va apposta in calce alla copia stessa. Si parla in questo caso di “autoautentica” che può essere così formulata: “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 – Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che la presente copia, composta di n. X fogli, è conforme all’originale”. Seguono l’indicazione del luogo e della data e la firma del dichiarante.
Autenticazione delle sottoscrizioni
Abbiamo già trattato le modalità di autenticazione delle istanze e delle dichiarazioni prodotte alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Nel caso i destinatari siano diversi dai precedenti l’autenticazione della sottoscrizione è redatta, dopo la sottoscrizione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Legalizzazione di firme
Nella legalizzazione devono essere indicati, dal pubblico ufficiale legalizzante, il nome ed il cognome di colui la cui firma viene legalizzata. È prevista anche la legalizzazione di fotografie, presentate personalmente dall’interessato, per il rilascio di documenti personali. Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari su atti, certificati, copie ed estratti rilasciati dai medesimi. Il funzionario deve indicare data e luogo del rilascio, la qualifica rivestita, il proprio nome e cognome, ed apporre la firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Casi particolari di legalizzazione di firme
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici di provincia diversa da quella in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi. Le firme su atti e documenti formati nello Stato, da far valere davanti ad autorità estere, sono legalizzati, ove da queste richiesto, dagli organi centrali o periferici del Ministero competente o da altri organi dallo stesso delegati.
Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere, da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Non sono, invece, soggette a legalizzazione le firme apposte su atti e documenti formati dagli organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o da funzionari delegati. Ai documenti formati dalle Autorità estere e redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.
Antonio Ciriolo















