L’assenza per visite mediche equivale alla malattia
Lo dice il Tar del Lazio annullando la circolare 2/2014 della Funzione Pubblica che obbligava i dipendenti pubblici a prendere permesso per motivo personale per gli accertamenti medici.
Il Tar del Lazio, con sentenza n.5714/2015, pubblicata il 17/04/2015, ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 17/02/2014, che aveva disposto che, per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, il dipendente pubblico, invece dell’assenza per malattia, deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, previsti dai Ccnl, o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi, banca delle ore,…). Riassumiamo brevemente i termini della vicenda. La materia delle assenze per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici era normata dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”. È successivamente intervenuta la legge 30 ottobre 2013, n.125, che ha sostituito il testo del citato comma 5-ter dell’art.55 septies. Il nuovo testo così recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.2/2014, aveva diramato disposizioni applicative del predetto nuovo testo normativo, prevedendo l’obbligo di fruire, per tale tipo di assenza, dei permessi giornalieri, permessi orari o ferie previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Il Miur, con nota n.5181 del 22-04-2014, indirizzata agli uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, e quindi con precisi riferimenti ai Contratti del comparto Ministeri, aveva fatto propria l’interpretazione fornita dalla F.P., ma, dopo le richieste di chiarimento indirizzate dai sindacati, in data 29 maggio 2014 aveva diramato un “Avviso” al personale di ruolo e non di ruolo,, appartenente al comparto Scuola, per informare che le disposizioni della predetta nota n.5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio al Miur e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico. Nonostante questo “Avviso”, nelle varie regioni, anche per le differenti disposizioni emanate dagli Uffici Scolastici Regionali, molti dirigenti scolastici avevano applicato, per l’assenza per visite e prestazioni specialistiche, non l’istituto delle assenze per malattia ma quello dei permessi o delle ferie. È scaturito conseguentemente un contenzioso che è approdato al Tar del Lazio che, come riportato all’inizio, ha annullato la contestata ed impugnata circolare della F.P.
La nuova norma, quindi, che prevede un nuovo tipo di permesso – ha sentenziato il Tar – non può essere immediatamente “precettiva” ma deve comportare, per la sua applicazione, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento. Di ciò è evidentemente consapevole la stessa F.P. che ha ritenuto di inviare all’Aran “un ipotesi di atto di indirizzo quadro per la sottoscrizione di un Ccnq in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti”, evidenziando proprio la problematica relativa al nuovo testo dell’art.55 septies, comma 5 -ter citato, per pervenire ad “una specifica disciplina contrattuale con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione”, prevedendo specifici permessi per tale tipologia di assenza, diversi da quelli già previsti” dai vigenti contratti collettivi di lavoro. “…la circolare impugnata – conclude il Tar del Lazio – è illegittima… in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a Ccnl già sottoscritti” e, conseguentemente, è annullata.
Antonio Ciriolo

















