L’Assicurazione Sociale per l’Impiego
Cambia il nome di un ammortizzatore sociale cui fa sovente ricorso il personale scolastico precario. Si tratta dell’indennità di disoccupazione ora denominata “Assicurazione sociale per l’impiego: ASpI”.
La novità, entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, è stata introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Le due tradizionali prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti rimasti involontariamente senza lavoro, “ Disoccupazione ordinaria a requisiti normali” e “ Disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti”, sono state ora sostituite, rispettivamente, dall’ “ASpI” e dalla “mini-ASpI”.
Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:
1) Si trovino in stato di disoccupazione;
2) lo stato di disoccupazione sia involontario ( sono escluse, quindi, le dimissioni e le risoluzioni consensuali, salvo i casi esplicitamente previsti dalle disposizioni nell’uno e nell’altro caso;
3) abbiano almeno due anni di assicurazione, nel senso che devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio di riferimento decorre dal primo giorno in cui il dipendente risulta disoccupato (es.: lavoro cessato il 20 dicembre 2012; il biennio di riferimento va, pertanto, dal 21 dicembre 2010 al 21 dicembre 2012; in tale data o in data precedente deve essere stato versato almeno un contributo contro la disoccupazione anche per un solo giorno, che fa considerare la settimana, che lo comprende, come coperta da contribuzione);
4) abbiano almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di inizio della disoccupazione.
Calcolo e misura
La base di calcolo dell’indennità prende in considerazione la retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.
L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75% nel caso in cui quest’ultima sia pari o inferiore- per il 2013- all’importo di € 1.180,00 mensili, importo annualmente rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo. Nel caso di retribuzione superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% di € 1.180,00 incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.
Dopo i primi sei mesi di fruizione, l’indennità subisce una riduzione del 15% e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Continua…
Antonio Ciriolo














