Pubblicato in: Gio, Mag 16th, 2013

L’Assicurazione Sociale per l’Impiego

Cambia il nome di un ammor­tizzatore sociale cui fa sovente ricorso il personale scolastico precario. Si tratta dell’indennità di disoccupazione ora denominata “Assicu­razione sociale per l’impiego: ASpI”.

La novità, entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, è stata introdotta dalla legge 28 giu­gno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Le due tradizio­nali prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti rimasti involonta­riamente senza lavoro, “ Disoccupazione ordinaria a requisiti normali” e “ Disoccu­pazione ordinaria a requisiti ridotti”, sono state ora sostituite, rispettivamente, dall’ “ASpI” e dalla “mini-ASpI”.

Sono destinatari tutti i lavoratori dipen­denti con i seguenti requisiti:

1) Si trovino in stato di disoccupazione;

2) lo stato di disoccupazione sia involon­tario ( sono escluse, quindi, le dimissioni e le risoluzioni consensuali, salvo i casi esplicitamente previsti dalle disposizioni nell’uno e nell’altro caso;

3) abbiano almeno due anni di assicu­razione, nel senso che devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupa­zione. Il biennio di riferimento decorre dal primo giorno in cui il dipendente risulta disoccupato (es.: lavoro cessato il 20 dicembre 2012; il biennio di riferimento va, pertanto, dal 21 dicembre 2010 al 21 dicembre 2012; in tale data o in data pre­cedente deve essere stato versato almeno un contributo contro la disoccupazione anche per un solo giorno, che fa conside­rare la settimana, che lo comprende, come coperta da contribuzione);

4) abbiano almeno un anno di contri­buzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di inizio della disoccupazione.

Calcolo e misura

La base di calcolo dell’indennità prende in considerazione la retribuzione imponi­bile, ai fini previdenziali, degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi conti­nuativi e non continuativi e delle mensili­tà aggiuntive.

L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75% nel caso in cui quest’ultima sia pari o inferiore- per il 2013- all’importo di € 1.180,00 mensili, importo annualmente rivalutato in base all’indice Istat dei prez­zi al consumo. Nel caso di retribuzione superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% di € 1.180,00 incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.

Dopo i primi sei mesi di fruizione, l’in­dennità subisce una riduzione del 15% e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.  Continua…

Antonio Ciriolo

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