Le campane degli Olivetani suonarono prima del Vescovado
Archivio Diocesano/Una lettera del Vescovo di Lecce, Michele Saraceno, datata 2 maggio del 1562.
Il documento che analizziamo (Archivio del Capitolo Cattedrale di Lecce, Mazzo XX, Libro VIII, n. 3) è una lettera del Cardinale Michele Saraceno, Vescovo di Lecce, datata 2 maggio 1562. Tale “prodotto” archivistico è esemplificativo di come spesso le testimonianze documentarie scaturiscano da fatti molto ordinari che rasentano la banalità, i quali se non fosse per la levatura dei protagonisti, potrebbero quasi far scappare un sorriso. La motivazione in questo caso scaturisce dal fatto che il giorno di Sabato Santo i PP. Olivetani dei SS. Niccolò e Cataldo hanno suonato le campane prima del Vescovado. Conseguenza di tale “disobbedienza” è l’interdetto comminato ai Padri medesimi.
Ricevuta notizia del fatto dal Padre Abbate del sopraccitato convento, il Vescovo scrive al Decano di Matera, suo Vicario Generale, affinché tolga tale “punizione”. Da una parte si riconosce la legittimità e la giustezza del provvedimento, dall’altra però si invoca clemenza in quanto l’errore sarebbe stato provocato semplicemente da ingenuità e disattenzione da parte del Vicario, (cioè del padre Abbate) e giammai debba essere interpretato come una offesa alla persona del Decano e alla sua giurisdizione. Di conseguenza si invoca di comprenderne lo sbaglio e di perdonarlo, così come ha fatto il Vescovo (in virtù sia della involontarietà della azione che dell’amore, proveniente dalla parentela che li lega, che Egli esprime verso il medesimo Padre Abbate).
Passando ad una analisi più attenta del documento possiamo sottolineare alcuni passaggi significativi e esplicativi di quanto scritto in precedenza. Intanto la premessa così esplicata: “…secondo il Reverendo padre Abbate (…) li Monaci del predetto convento di Santo Nicola e Cataldo del ordine di Monte oliveto (…) furono interdetti (…) per cagione che il sabbato santo avante della chiesa chatedrale maggiore sonarono le campane”. Le motivazioni risiederebbero “nella sciocchezza e gioventù del Vicario che li stava et non per offendere la vostra eccellenza e iurisditione”. Il perdono da parte del Vescovo viene concesso per le motivazioni sopra espresse ma anche perché “è nostro cuscino e parente” poi altresì “per l’amor che portamo a detto padre Abbate per esser nostro cuscino”. Infine il Vescovo chiede al Decano “che non le molestati altrimente, et togliere lo interdetto et così esseguirete, et non altro”.
Dovendo evidenziare uno o più elementi caratterizzanti il documento odierno la prima cosa che balza all’occhio, anche dell’osservatore meno attento, è la sollecitudine del Vescovo nei confronti dell’Abbate, un misto di clemenza e tenerezza, derivante la prima dalla “avventatezza” della mancanza e l’altra ascrivibile all’affetto parentale. In seconda battuta non si può tacere, come logica conseguenza, la richiesta di perdono inoltrata dal Vescovo al Decano avendo cura di sottolineare, leggendo bene tra le righe, come essa si consideri quasi dovuta, in quanto conseguenziale alla “assoluzione” concessa dal Presule per la “non volontarietà” della azione compiuta e per l’amore derivante dalla parentela.
Giacomo Cominotti
















