Lo dico all’Avvocato…Accertamento anticipato non più illegittimo
L’esonero dall’osservanza del termine previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) opera in concorrenza del requisito dell’urgenza nell’emissione dell’avviso, anche se questa ragione non si emerge nella motivazione dell’avviso stesso.
Conseguentemente la sussistenza del predetto requisito può essere dimostrata dall’ufficio finanziario e, viceversa, essere contestata, unitamente alle ragioni di merito, tanto in via amministrativa, col ricorso in autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge nel corso del giudizio (Cass.11944/2012).
La sentenza si pone in netto contrasto non soltanto con altre della stessa Corte, ma anche con l’interpretazione sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 244 del 2009 riguardo all’esistenza o meno dell’obbligo di motivazione della notifica dell’avviso di accertamento anteriormente ai sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione.
L’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, difatti, prevede che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine. A parere della scrivente questa sentenza si pone in contrasto con lo spirito dello Statuto del contribuente e con le garanzie necessarie e connaturate all’esercizio del diritto di difesa.
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A cura di Elena Palladino















