Lo dico all’Avvocato…Disapplicare il Redditometro
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha sancito la disapplicazione del nuovo decreto sul redditometro. Questa innovativa pronuncia fa seguito ad un’altra (sentenza Ctp Reggio Emilia n. 172/01/ 2012), con cui la stessa sezione aveva avuto modo di precisare che, se più favorevole al contribuente, il nuovo redditometro trovava applicazione anche prima del periodo di imposta 2009, così come già avviene per gli studi di settore più evoluti.
Inoltre, secondo i giudici emiliani il nuovo redditometro sarebbe viziato da una contraddizione interna in quanto esso prende in considerazione le 2 medie” delle famiglie, mentre la norma che disciplina l’accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr 600/73) fa riferimento al singolo contribuente.
Di rilievo è però un’altra censura posta in essere dalla corte di merito, ossia la palese violazione del diritto alla difesa (articolo 24 della Costituzione e articolo 38 del Dpr 600/73) del contribuente. Di fatto egli si troverebbe impossibilitato ad utilizzare strumenti adeguati di difesa derivanti dall’utilizzo dello strumento seppure più favorevoli. Da ciò e proprio per garantire l’esercizio di questo diritto costituzionale deriverebbe la necessità di utilizzare lo strumento anche per gli anni d’imposta anteriori al 2009 e quindi contrariamente a quanto stabilito dal decreto ministeriale.
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A cura di Elena Palladino















