Pubblicato in: Gio, Set 5th, 2013

Lo dico all’Avvocato…Fondo per l’acquisto della prima casa

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano:

A. ritardo nei pagamenti su­periore a novanta giorni consecutivi al momen­to della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia interve­nuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

B. fruizione di agevolazioni pubbli­che;

C. un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospen­sione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Le istanze di accesso al beneficio vanno presen­tate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La banca o l’inter­mediario finanziario, verificata la regolarità formale dell’istanza, la inoltra a Consap S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) che, verificati i presupposti e rilascia il provvedimento di so­spensione del pagamento delle rate di mutuo.

A cura di Elena Palladino

Per info: avvelenapalladino@libero.it

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Displaying 1 Comments
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  1. luigi russo ha detto:

    potrei avere notizia dei bonus energia?
    grazie

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