Lo dico all’Avvocato…Fondo per l’acquisto della prima casa
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano:
A. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
B. fruizione di agevolazioni pubbliche;
C. un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Le istanze di accesso al beneficio vanno presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La banca o l’intermediario finanziario, verificata la regolarità formale dell’istanza, la inoltra a Consap S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) che, verificati i presupposti e rilascia il provvedimento di sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
A cura di Elena Palladino
Per info: avvelenapalladino@libero.it
















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