Pubblicato in: Gio, Set 19th, 2013

Lo dico all’Avvocato…La nuova tutela dell’impresa in crisi

Il “Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 83 del 2012, come convertito in Legge) ha riconosciuto al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti in allegato previsti dall’art. 161 della Legge Fallimentare.

La domanda permette al debitore di anticipare gli “effetti protettivi” dalle azioni esecutive, fruendo di un maggiore termine per la predispo­sizione della proposta concordataria da sotto­porre al vaglio del Tribunale e dei creditori. Obbligo di depositare l’elenco nominativo dei creditori con la domanda di ammissione. Nello specifico delle novità introdotte dal “Decreto del fare”, è stato previsto l’obbligo per il debitore di depositare, insieme alla domanda “in bianco” di ammissione al concordato pre­ventivo, l’elenco nominativo dei creditori con l’ammontare dei rispettivi crediti.

bilancia

Al Tribunale, già in questa fase della proce­dura, viene consentita la facoltà di nominare il commissario giudiziale, (che autorizzerà il debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione), nonché viene fissato un termine entro il quale il debitore deve depo­sitare la proposta e il piano concordatario. In questa fase, anteriore all’eventuale decreto di apertura della procedura di concordato preven­tivo, il commissario giudiziale potrà esaminare le scritture contabili dell’impresa e accertare la sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda, quali ad esempio: (occultamento/ dissimulazione di attivo, omessa denuncia dolosa di crediti, altri atti in frode ai creditori, etc.). Nel caso si verifichi una di queste ultime ipotesi, potrà seguire la dichiarazione di falli­mento del debitore, in presenza dell’istanza del pubblico ministero o di uno o più creditori e dei presupposti di Legge.

Le novità di maggiore rilievo, in termini di tra­sparenza, sono quelle che riguardano l’informa­tiva periodica che deve fornire il debitore nella fase compresa fra il deposito della domanda “in bianco” e il decreto di ammissione al concorda­to preventivo. Nello specifico il “Decreto del fare”, riscri­vendo il comma ottavo dell’articolo 161 della Legge Fallimentare, prevede che gli obblighi di informativa periodica, fissati dal Tribunale, debbano avere periodicità almeno mensile e riguardare la gestione finanziaria e l’attività compiuta dal debitore ai fini della predisposi­zione della proposta concordataria. Viene prevista, inoltre, un’attività specifica di vigilanza del commissario giudiziale se già nominato e introdotto l’obbligo, per il debitore, di redigere una situazione finanziaria mensile da depositare in cancelleria soggetta, altresì, a pubblicazione a Registro delle Imprese. Il mancato adempimento degli obblighi infor­mativi sopra descritti comporta l’improcedibili­tà della domanda.

Per info: avvelenapalladino@libero.it

 A cura di Elena Palladino

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