Lo dico all’Avvocato…La nuova tutela dell’impresa in crisi
Il “Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 83 del 2012, come convertito in Legge) ha riconosciuto al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti in allegato previsti dall’art. 161 della Legge Fallimentare.
La domanda permette al debitore di anticipare gli “effetti protettivi” dalle azioni esecutive, fruendo di un maggiore termine per la predisposizione della proposta concordataria da sottoporre al vaglio del Tribunale e dei creditori. Obbligo di depositare l’elenco nominativo dei creditori con la domanda di ammissione. Nello specifico delle novità introdotte dal “Decreto del fare”, è stato previsto l’obbligo per il debitore di depositare, insieme alla domanda “in bianco” di ammissione al concordato preventivo, l’elenco nominativo dei creditori con l’ammontare dei rispettivi crediti.
Al Tribunale, già in questa fase della procedura, viene consentita la facoltà di nominare il commissario giudiziale, (che autorizzerà il debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione), nonché viene fissato un termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta e il piano concordatario. In questa fase, anteriore all’eventuale decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale potrà esaminare le scritture contabili dell’impresa e accertare la sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda, quali ad esempio: (occultamento/ dissimulazione di attivo, omessa denuncia dolosa di crediti, altri atti in frode ai creditori, etc.). Nel caso si verifichi una di queste ultime ipotesi, potrà seguire la dichiarazione di fallimento del debitore, in presenza dell’istanza del pubblico ministero o di uno o più creditori e dei presupposti di Legge.
Le novità di maggiore rilievo, in termini di trasparenza, sono quelle che riguardano l’informativa periodica che deve fornire il debitore nella fase compresa fra il deposito della domanda “in bianco” e il decreto di ammissione al concordato preventivo. Nello specifico il “Decreto del fare”, riscrivendo il comma ottavo dell’articolo 161 della Legge Fallimentare, prevede che gli obblighi di informativa periodica, fissati dal Tribunale, debbano avere periodicità almeno mensile e riguardare la gestione finanziaria e l’attività compiuta dal debitore ai fini della predisposizione della proposta concordataria. Viene prevista, inoltre, un’attività specifica di vigilanza del commissario giudiziale se già nominato e introdotto l’obbligo, per il debitore, di redigere una situazione finanziaria mensile da depositare in cancelleria soggetta, altresì, a pubblicazione a Registro delle Imprese. Il mancato adempimento degli obblighi informativi sopra descritti comporta l’improcedibilità della domanda.
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A cura di Elena Palladino
















