Lo dico all’Avvocato…Modalità di notifica della cartella
Come già precisato nei precedenti commenti, l’art 26 del D.P.R. 602/73 ha stabilito chiaramente le modalità di “notifica” della cartella di pagamento, esplicitamente asserendo che: “la notifica è effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitato dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale…OMISSIS… oppure può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Sul punto e prendendo spunto da questa normala Cassazione aveva più volte precisato che: “non è consentito all’agente della Riscossione procedere alla notifica della cartella a mezzo del servizio postale, vale a dire prescindendo dall’intervento di un ufficiale notificatore.
Con un’ulteriore sentenza degli ultimi giorni, la Cassazione, invece, si è nuovamente pronunciata, contrastando il pregresso orientamento e statuendo che: “la notifica della cartella può essere eseguita anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi… direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
E’ sufficiente però il perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza.” (Cass. n. 15746 del 19 Settembre 2012).
Occorre quindi che il contribuente verifichi che la notifica avvenga con raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa sia consegnata a persona incaricata alla ricezione.
Per info: avvelenapalladino@libero.it
Elena Palladino















