Lo dico all’Avvocato…Tra nuovo e vecchio: Redditometro
Il nuovo redditometro può essere applicato induttivamente dal contribuente se i nuovi parametri sono più favorevoli. Nello specifico la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 272 del 2012) prima e Pistoia (sentenza n. 100/2/13 del 16 aprile 2013) poi hanno stabilito che “Il nuovo redditometro può essere utilizzato per battere il vecchio.
I nuovi indicatori di ricchezza contenuti nel decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 possono essere utilizzati retroattivamente qualora più favorevoli al contribuente per contrastare le presunzioni contenute nel vecchio paniere di beni e servizi sui quali si basano gli accertamenti anteriori al periodo d’imposta 2009”.
Le sentenze hanno anche chiarito che “il giudice tributario può valutare l’evoluzione dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche utilizzando retroattivamente le versioni più recenti dello strumento.” Questa sentenza tra l’altro supera il parere negativo già espresso dall’agenzia delle entrate che nella circolare n. 1 del 15 febbraio 2013 aveva “negato la possibilità di utilizzare lo strumento alle annualità antecedenti il 2009”.
Per concludere: la sentenza citata della commissione tributaria provinciale di Pistoia ha accolto le eccezioni sollevate dal contribuente così come venivano supportate dal nuovo redditometro, ritenendo infondata la ricostruzione dell’ufficio di cui all’atto di accertamento oggetto di ricorso.
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A cura di Elena Palladino















