Pubblicato in: Gio, Feb 21st, 2013

Lo dico all’Avvocato…Una sentenza smentisce gli studi di settore

L’accertamento del reddito in base agli studi di settore può essere superato se il contribuente dà piena prova al giudice tributario dell’ammontare del minor reddito effettivamente percepito, anche se non ha contestato prima i calcoli presuntivi dell’amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 17/40/13 della Ctp Milano.

La controversia scaturisce da un accertamento a carico del titolare di un’attività di consulente informatico. L’avviso aveva quantificato induttivamente, e in applicazione degli studi di settore, maggiori ricavi imponibili per circa 25mila euro rispetto ai soli 8 mila dichiarati. Il contribuente impugnava l’atto, chiedendone l’annullamento, sostenendo di avere avuto un unico cliente e che aveva cominciato a lavorare presso una società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Dal canto suo, l’ufficio ha rivendicato la piena correttezza dei calcoli presuntivi eseguiti sulla base degli studi di settore e ha lamentato che il consulente informatico non si era presentato, dopo l’invito a comparire, per offrire documentazione e memorie alla valutazione dell’ufficio accertatore.

Tale eccezione processuale non è stata accolta dai giudici tributari che hanno invece continuato a sostenere che un atto di accertamento può essere contestato anche e soprattutto nella fase del contraddittorio dinanzi al giudice e ciò conseguentemente ai principi costituzionali del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione (artt. 25 e 113 della Costituzione).

D’altronde, come ha di recente ricordatola Cassazione, a nessuna condizione la media di settore non può da sola integrare la prova presuntiva del maggior reddito né può determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (ordinanza 17804/2012).

L’accertamento tributario standardizzato è un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards considerati, ma nasce soltanto in esito al contraddittorio da attivare con il contribuente al quale non va frapposta alcuna limitazione di mezzi e di contenuto; e la mancata risposta all’invito può essere dal giudice valutata liberamente, ma non consolida definitivamente l’atto amministrativo.

Per info: avvelenapalladino@libero.it

 A cura di Elena Palladino

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