Pubblicato in: Gio, Ott 25th, 2012

Lo dico all’Avvocato…Vademecum Equitalia: proroga delle rateazioni in corso

Il contribuente che ha già una rateazio­ne in corso può accedere al beneficio della proroga, ai sensi della L n. /, facendo così ridurre l’importo della rata, già in essere. Nello specifico come il contribuente può beneficiare di questo trattamento: la presentazione dell’istanza deve avvenire attraverso la presentazione della modulistica dedicata di cui all’art. 2 della legge n. 225/2010.

L’istanza di proroga può essere presentata solamente nel caso di un rapporto in bonis e potrà essere richiesta per un ulteriore periodo di settantadue rate. La presentazione tempestiva dell’istanza: 1) non determi­nerà la revoca delle misure cautelari, eventualmente già adottate; 2) inibirà, però, l’avvio di procedure nuove; 3) sospenderà la prosecuzione delle azioni già in corso.

La proroga potrà essere concessa solo nel caso di temporaneo peggioramento della situazione economica complessiva della famiglia.A ciò occorre specificare che con la circolare di Gruppo n. 7 del 1° marzo 2012, Equitalia S.p.a. ha apportato interessanti novità in materia di rateazioni dei ruoli.

Nuova soglia. L’Agente della riscossione, con l’obiet­tivo di integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplifica­zione dell’istituto della rateazione, ha quindi provveduto a elevare da 5 mila a 20 mila euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. Ciò significa che le istanze di ratea­zione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate dagli Uffici senza la necessità per il richiedente di allegare la documentazione com­provante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Per i debiti oltre 20 mila euro, la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. Numero di rate. Quanto al piano di dilazione, esso potrà essere strutturato in un massimo di 48 rate mensili. Le singole rate non potranno essere di importo inferiore a 100 euro, salvo casi particolari in cui vengano rilevate situazioni di maggiori difficoltà economiche.

Debiti fino a 50mila. Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche è stata poi elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l’istanza con la comunicazione relativa alla deter­minazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, sottoscritta dai profes­sionisti abilitati.

Indice “Alfa”. L’ultima novità riguarda, infine, l’indice “Alfa”, che insieme a quello di Liquidità, viene utilizzato dagli Uffici al fine di valutare la sussistenza della situazione di tem­poranea obiettiva difficoltà della società debitrice. Ebbene, esso servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate concedibili; numero che in ogni caso non potrà superare le 72 mensilità.

Per info: avvelenapalladino@libero.it

A cura di Elena Palladino

 

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