Pubblicato in: Gio, Feb 13th, 2014

Nuovi contributi e retribuzioni minime del 2014

Per l’anno 2014, l’aliquota contributi­va e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, già assi­curati presso altre forme previdenzia­li obbligatorie o titolari di pensione, è stata elevata al 22%. Rimane invece ferma al 27% quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più lo 0,72% relati­vo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stata confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo per il lavoratore e due terzi per chi lo retribuisce, salvo il caso di associazione in partecipazione.

Per quest’ultima tipologia, la ripartizione tra associante ed associato è pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale. Sempre per gli assicurati nella Gestione separata Inps, vengono adeguati nel 2014 il massimale di reddito e il minimale per l’ac­credito contributivo. Sono, rispettivamente, di 100.123 euro e di 15.516 euro. Tutti i dettagli al riguardo, per chi volesse approfondire, sono riportati nella recente circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014.

Imc

Dal 2012 la normativa prevede che cambino le aliquote contributive pensionistiche di finan­ziamento e di computo delle gestioni pensioni­stiche per i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps. Queste vengono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Di conseguenza, le aliquote contributive per l’anno 2014 sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti. La differenza tra le due categorie deriva dalla circostanza che all’aliquota dei commercianti deve essere sommato lo 0,09%, ai fini del finanziamento dell’indennizzo per la cessazio­ne definitiva dell’attività commerciale. Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono inferiori, rispettiva­mente pari al 19,20% e al 19,29%.

Con il nuovo anno cambia anche il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo pensionistico dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, che diventa pari a 15.516 euro. Maggiori informazioni sono reperibili nella circolare Inps 19 del 4 febbraio 2014. Il 2014 ha portato anche i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, rivalutati per l’anno in corso sulla base della variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pen­sioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%. Ricordiamo, infatti, che la contribuzione previdenziale e assisten­ziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla leg­ge. In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera. I dettagli nella circolare Inps n. 20 del 6 febbraio scorso.

Antonio Silvestri

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