Pubblicato in: Gio, Lug 11th, 2013

Pensionati: è arrivata la quattordicesima

L’Inps ha annunciato, con il mes­saggio n. 10462 del 1° luglio scorso, che viene pagata con la mensilità dello stesso mese la cosiddetta “quattordicesima” mensilità della pensione, prevista per i pensionati che hanno già 64 anni di età alla data del 31 luglio 2013 e i requisiti reddi­tuali richiesti.

Per coloro che non hanno ancora raggiun­to tale soglia anagrafica, ma lo faranno entro i prossimi mesi, la “quattordicesi­ma” sarà erogata a dicembre. Il beneficio viene corrisposto in presenza di determi­nate condizioni, oltre che di età, anche di reddito. Con la riforma del Welfare figlia del governo Prodi, a partire dal 2007, per i pensionati con almeno 64 anni di età viene infatti riconosciuta una somma aggiuntiva, calcolata sulla base dell’anzianità contribu­tiva maturata.

Ormai diventata per tutti la “quattordicesi­ma”, tale somma aggiuntiva viene corrispo­sta – come abbiamo visto – unitamente alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il pensionato non abbia un reddito com­plessivo individuale superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo Inps. A tale fine, nel calcolo si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, fatta eccezione per i redditi derivanti dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, per il reddito della casa di abitazione, per i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

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L’Inps, nella comunicazione inviata a cia­scun pensionato interessato, ribadisce quan­to è noto ai più, ovvero che la somma viene corrisposta in via provvisoria, in quanto l’effettività del diritto viene verificata in base alla dichiarazione dei redditi presen­tata l’anno successivo a quello di imposta. Inoltre, la “quattordicesima” mensilità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, eccetto che per l’importo – pari a 156 euro – dell’incremen­to delle maggiorazioni sociali.

Ma vediamo a quanto ammonta il beneficio: la somma aggiuntiva, definita “una tantum” ma ormai stabile ed erogata annualmente, ha un importo che oscilla tra i 336 e i 504 euro, a seconda se il pensionato sia un ex lavoratore dipendente o autonomo e sulla base del numero di anni di contributi versa­ti. In effetti, sarebbe più corretto chiamare la “quattordicesima” con il nome di “som­ma aggiuntiva per le pensioni basse”.

Forse così si capirebbe meglio, già dalla denominazione, chi sono i destinatari del beneficio: coloro che – per loro sfortuna – hanno pensioni basse. Ma se, come abbiamo detto, ne hanno di­ritto i soggetti con età pari o superiore a 64 anni, gli stessi devono però essere titolari di una pensione acquisita sulla base di ver­samenti contributivi (non interessa quindi le pensioni o gli assegni sociali, gli asse­gni assistenziali, i trattamenti di invalidità civile, ecc.). Il limito di reddito personale da non superare, per averne diritto, è di 9.660.89 euro annui. Nel caso, però, sia di poco superiore al limite stabilito, la somma viene proporzionalmente ridotta.

Antonio Silvestri

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