Pensionati: è arrivata la quattordicesima
L’Inps ha annunciato, con il messaggio n. 10462 del 1° luglio scorso, che viene pagata con la mensilità dello stesso mese la cosiddetta “quattordicesima” mensilità della pensione, prevista per i pensionati che hanno già 64 anni di età alla data del 31 luglio 2013 e i requisiti reddituali richiesti.
Per coloro che non hanno ancora raggiunto tale soglia anagrafica, ma lo faranno entro i prossimi mesi, la “quattordicesima” sarà erogata a dicembre. Il beneficio viene corrisposto in presenza di determinate condizioni, oltre che di età, anche di reddito. Con la riforma del Welfare figlia del governo Prodi, a partire dal 2007, per i pensionati con almeno 64 anni di età viene infatti riconosciuta una somma aggiuntiva, calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata.
Ormai diventata per tutti la “quattordicesima”, tale somma aggiuntiva viene corrisposta – come abbiamo visto – unitamente alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il pensionato non abbia un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo Inps. A tale fine, nel calcolo si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, fatta eccezione per i redditi derivanti dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, per il reddito della casa di abitazione, per i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
L’Inps, nella comunicazione inviata a ciascun pensionato interessato, ribadisce quanto è noto ai più, ovvero che la somma viene corrisposta in via provvisoria, in quanto l’effettività del diritto viene verificata in base alla dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo a quello di imposta. Inoltre, la “quattordicesima” mensilità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, eccetto che per l’importo – pari a 156 euro – dell’incremento delle maggiorazioni sociali.
Ma vediamo a quanto ammonta il beneficio: la somma aggiuntiva, definita “una tantum” ma ormai stabile ed erogata annualmente, ha un importo che oscilla tra i 336 e i 504 euro, a seconda se il pensionato sia un ex lavoratore dipendente o autonomo e sulla base del numero di anni di contributi versati. In effetti, sarebbe più corretto chiamare la “quattordicesima” con il nome di “somma aggiuntiva per le pensioni basse”.
Forse così si capirebbe meglio, già dalla denominazione, chi sono i destinatari del beneficio: coloro che – per loro sfortuna – hanno pensioni basse. Ma se, come abbiamo detto, ne hanno diritto i soggetti con età pari o superiore a 64 anni, gli stessi devono però essere titolari di una pensione acquisita sulla base di versamenti contributivi (non interessa quindi le pensioni o gli assegni sociali, gli assegni assistenziali, i trattamenti di invalidità civile, ecc.). Il limito di reddito personale da non superare, per averne diritto, è di 9.660.89 euro annui. Nel caso, però, sia di poco superiore al limite stabilito, la somma viene proporzionalmente ridotta.
Antonio Silvestri
















