Pubblicato in: Mar, Lug 24th, 2012

Pensioni: la 14esima per l’anno 2012

L’Inps, come ogni anno, ha erogato anche nel 2012 la cosiddetta quattordicesima sulla mensilità di pensione del mese di luglio. La somma aggiuntiva spetta ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2012, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. La somma aggiuntiva è determinata con le modalità previste dalla legge (la ormai remota n. 127 del 2007), in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Per coloro che maturano il requisito anagrafico richiesto da agosto 2012 in poi, la corresponsione sarà effettuata dall’Inps con una successiva elaborazione.

Ricordiamo che con il messaggio n. 10575 del 22 giugno scorso, l’Istituto previdenziale ha confermato che le regole già vigenti per il diritto alla cosiddetta quattordicesima non hanno subito modifiche sostanziali. Vediamole, in sintesi: in favore dei pensionati di età pari o superiore a 64 anni – quest’anno sono coinvolti tutti i nati prima del gennaio 1949 – titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati dall’Inps (lavoratori dipendenti o autonomi), viene riconosciuto il diritto ad una somma aggiuntiva differenziata in funzione dell’anzianità contributiva.

Tale somma spetta a condizione che il pensionato non possegga nell’anno stesso un reddito complessivo personale superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (per il 2012 si tratta di una soglia pari ad euro 9.379,50). Ma non basta non avere una pensione superiore a questa cifra, perché ai fini della determinazione del reddito annuo da non superare si considerano tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva oppure conseguiti all’estero. Sono esclusi soltanto, dal computo, i redditi relativi alla casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le somme corrisposte a titolo di competenze arretrate soggette a tassazione separata, così come i redditi derivanti dagli assegni familiari e dalle indennità di accompagnamento.

Da sottolineare che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ma influisce soltanto per la percezione della maggiorazione sociale.

La somma aggiuntiva, erogata sulla base dei dati reddituali provvisori del pensionato conosciuti all’Inps, viene corrisposta in via provvisoria, mentre l’effettivo diritto viene poi verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. Di ciò i pensionati interessati sono informati con una lettera personalizzata di attribuzione del beneficio, che viene inviata a domicilio.

Antonio Silvestri

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