Per chi va in esubero, un assegno che non è pensione
L’Inps sta per rendere operativa una nuova prestazione, prevista a favore dei lavoratori più prossimi alla pensione, che trae fondamento dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 che recita “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. La nuova indennità è stata illustrata dettagliatamente dall’Istituto con la circolare n. 119 dell’1 agosto scorso, al fine di chiarire quali siano i contorni esatti della nuova prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo.
Il quadro normativo di riferimento si aggancia poi principalmente all’accordo quadro Enel e ai relativi accordi delle aziende del Gruppo, che prevede una operazione centrale di certificazione del diritto alla prestazione per i lavoratori interessati del Gruppo Enel, con la relativa quantificazione dell’onere. Per far questo, sarà necessario liquidare tali prestazioni agli interessati e quindi trasformarle da provvisorie in definitive. Operazione preliminare è la sistemazione dei conti dei lavoratori interessati: i primi accederanno alla prestazione in gennaio 2014.
Ma, come è stato peraltro ribadito recentemente in una occasione, l’assegno che l’Inps eroga per gestire gli esuberi di personale in azienda, senza alcun esborso dell’Ente previdenziale, è da considerare una prestazione a sostegno del reddito e non un trattamento pensionistico. Ciò significa che non è eventualmente reversibile a coniuge o figli superstiti, né attribuisce il diritto alle detrazioni fiscali previste per i pensionati.
L’art.4 della legge n.92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, stabilisce la facoltà, nei casi di eccedenza del personale, di stringere accordi tra i datori di lavoro che utilizzino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base delle regole vigenti, ma anche per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento di ciascun lavoratore interessato.
I lavoratori che possono aspirare alla prestazione – in Enel già ribattezzata “isopensione” – devono raggiungere i criteri minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro presenta domanda all’Inps insieme ad una fideiussione bancaria che assicuri la solvibilità nei riguardi degli obblighi di pagamento. Successivamente, il datore è obbligato a corrispondere ogni mese la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Antonio Silvestri
















