Per l’inabilità sì al cumulo dei contributi
Con la circolare 140 del 3 ottobre scorso è arrivato l’ok dell’Inps alla totalizzazione contributiva per la pensione d’inabilità. La circolare ha per oggetto “Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilità” ed uno scarno sommario: “Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità”. In pratica, ai lavoratori che possono vantare differenti spezzoni contributivi, versati alla gestione lavoratori dipendenti, a quella dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, la pensione d’inabilità è ora liquidata considerando la totalità della contribuzione utile.
L’innovazione è prevista dalla legge di stabilità 2013 e si applica alle domande per la pensione d’inabilità presentate da lavoratori del settore privato a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso, invece, di lavoratori pubblici, la nuova normativa si applica a quanti cessano dal servizio dalla stessa data, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio.
Ricordiamo che la pensione di inabilità viene riconosciuta nel caso di una grave infermità che determina l’impossibilità assoluta per il lavoratore di compiere ogni attività riguardante il proprio impiego. La prestazione previdenziale è definitiva, differente invece dall’assegno di invalidità che ha una durata triennale. Per ottenerla è necessaria la cessazione definitiva di ogni attività lavorativa e la rinuncia ad eventuali indennità di disoccupazione. Il requisito minimo per poter beneficiare della pensione di inabilità consiste in cinque anni di contributi versati all’Inps, ossia almeno 260 contributi settimanali, dei quali tre (cioè 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 240, della legge n.228/2012) – specifica l’Inps nella circolare 140 – ha stabilito che per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, la pensione d’inabilità è liquidata considerando la totalità dei contributi utili, purché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione d’inabilità in una delle predette gestioni.
La novità – chiarisce sempre la circolare – si applica anche a coloro che siano già titolari di assegno di invalidità e chiedano il riconoscimento della pensione di inabilità a cominciare dal 1° gennaio 2013; non si applica, invece, a quei lavoratori che, pur titolari di assegno ordinario d’invalidità, abbiano già conseguito il riconoscimento dello stato d’inabilità entro il 31 dicembre 2012.
Per contribuzione disponibile ai fini della liquidazione della pensione d’inabilità va intesa – specifica l’Inps – quella non ancora impiegata per la liquidazione di una qualsiasi pensione. Tra l’altro, non è disponibile l’eventuale contribuzione utilizzabile per la liquidazione di supplementi di pensione. Inoltre, in caso di sovrapposizione di periodi contributivi nelle diverse gestioni, degli stessi si può ovviamente tener conto una sola volta ai fini del diritto, ma non della misura.
Antonio Silvestri
















