Per l’ISEE da indicare depositi bancari e postali
Questa rubrica ha trattato, la scorsa settimana, l’argomento della nuova normativa sull’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in via di approvazione, che in qualche modo cambierà le abitudini degli utilizzatori di questo strumento.
Perché per l’ISEE, il documento che fotografa e calcola la situazione reddituale e patrimoniale di ciascuno di noi, l’indicatore che rappresenta lo strumento principale per accedere a benefici, sussidi, servizi sociali erogati dallo Stato e dagli enti locali, cambieranno le modalità di calcolo e soprattutto il sistema dei controlli. Si punta infatti a sconfiggere i “furbetti” che – puntando sul mancato scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni – nascondono redditi, omettono di dichiarare parte del patrimonio, si dichiarano nullatenenti, dimenticano i propri depositi bancari o gli investimenti in titoli, magari all’estero.
A questo proposito, occorre sottolineare che già da tempo gli operatori comunicano all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti e delle operazioni di natura finanziaria. Ma al fine di combattere l’evasione fiscale, la nuova normativa introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011 prevede che, oltre a quanto già comunicato, gli operatori finanziari inviino periodicamente all’anagrafe tributaria, da gennaio 2012, anche le movimentazioni che hanno interessato i rapporti già censiti, tra cui i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre.
Ricordiamo che le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica Isee indicano che “la dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio”. Ciò, si potrebbe ritenere, anche se il “valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva … approssimato per difetto” dovesse corrispondere a zero.
La circostanza che nel calcolo dell’Ise l’apporto dell’Isp – costituito dal patrimonio mobiliare, peraltro diminuito della franchigia vigente, insieme al patrimonio immobiliare – sia abbattuto al 20 per cento, non sembra far venir meno l’obbligo della dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare.
Quindi, la mancata indicazione ai fini Isee di un deposito (libretto o conto corrente) bancario o postale potrebbe oggi essere facilmente rilevata da semplici controlli automatici, con conseguenti sanzioni per l’interessato. Ricordiamo, infatti, che vanno sempre indicati nella Dichiarazione Unica Sostitutiva ai fini Isee – oltre ai depositi, conti correnti bancari e postali prima detti – anche titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, così come numerose tipologie di ulteriori masse patrimoniali individuate dalla normativa vigente.
Antonio Silvestri















