Pubblicato in: Gio, Giu 20th, 2013

Personale ATA, proroga estiva

Al termine delle attività didattiche, può accadere che una scuola, con la scadenza del contratto di sup­plenza temporanea del personale ATA stipulato sino al 30 giugno, si trovi in difficoltà, durante il periodo estivo, a provvedere all’ordinaria attività di istituto e/o particolari complessi adempimenti.

Le cause possono essere diverse: la carenza di personale in servizio per assenze per malat­tia, per ferie o per altro giustificato motivo o lo svolgimento di attività amministrativa, laboriosa e complessa, anche in preparazione del successivo anno scolastico, come com­pilazione di graduatorie, determinazione dell’organico di fatto, formazione delle classi, individuazione di eventuale personale sopran­numerario rispetto all’organico di fatto,ecc.

A queste situazioni di effettiva difficoltà di funzionamento soccorrono le disposizioni del Regolamento sulle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, approvato con Decreto Ministe­riale n.430 del 13 dicembre 2000,che preve­dono la possibilità di prorogare il contratto di supplenza con scadenza al termine delle attività didattiche.

Si riportano, di seguito, le norme specifiche:

a) per le supplenze temporanee conferite dall’ufficio scolastico provinciale, sulla base delle graduatorie provinciali, sino al termine delle attività didattiche,per la copertura di posti non vacanti, ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, il comma 7 dell’art. 1 del Re­golamento testualmente recita:”Le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente neces­sario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che pos­sano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.”;

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