Personale ATA, proroga estiva
b) per le supplenze temporanee, conferite dal dirigente scolastico, utilizzando le graduatorie d’istituto, per la sostituzione di personale temporaneamente assente o per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, il comma 4 dell’art. 6 dispone:”Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili,il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”.
Nel caso a) il dirigente scolastico, dopo aver prospettato le oggettive difficoltà che possono pregiudicare l’effettivo svolgimento dei compiti di istituto, chiederà all’ufficio scolastico provinciale,che ha conferito la supplenza temporanea sino al 30 giugno,di prorogare la supplenza medesima per il tempo necessario, indicando i nominativi del personale ATA interessato.
Nel caso b) invece, il dirigente scolastico, dopo aver adeguatamente motivato le difficoltà funzionali che non consentono lo svolgimento della normale ed efficiente attività di istituto, chiederà all’ufficio scolastico provinciale l’autorizzazione a poter prorogare per il tempo strettamente necessario i contratti di supplenza scadenti il 30 giugno, indicando i nominativi del personale ATA interessato.
Gli ulteriori oneri retributivi per il personale il cui contratto viene prorogato dall’ufficio scolastico provinciale (ipotesi a) sono posti a carico del MEF, mentre quelli per il personale con proroga del contratto disposta dal dirigente scolastico (ipotesi b) gravano sul bilancio dell’istituzione scolastica,con esclusione delle supplenze disposte per i periodi di congedo obbligatorio per maternità, che sono sempre a carico del MEF. Le disposizioni di riferimento sono riportate nella nota ministeriale n.8556 del 10/06/2009,in parte modificate con la n.9038 del 17/06/2009.
Antonio Ciriolo














