Pubblicato in: Gio, Giu 20th, 2013

Personale ATA, proroga estiva

b) per le supplenze temporanee, conferite dal dirigente scolastico, utilizzando le graduato­rie d’istituto, per la sostituzione di personale temporaneamente assente o per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, il comma 4 dell’art. 6 dispone:”Qualora l’assenza del personale ap­partenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e colla­boratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di as­sicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili,il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di ef­fettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evi­tare l’interruzione del pubblico servizio”.

Nel caso a) il dirigente scolastico, dopo aver prospettato le oggettive difficoltà che possono pregiudicare l’effettivo svolgimento dei com­piti di istituto, chiederà all’ufficio scolastico provinciale,che ha conferito la supplenza temporanea sino al 30 giugno,di prorogare la supplenza medesima per il tempo necessario, indicando i nominativi del personale ATA interessato.

Nel caso b) invece, il dirigente scolastico, dopo aver adeguatamente motivato le difficoltà funzionali che non consentono lo svolgimento della normale ed efficiente atti­vità di istituto, chiederà all’ufficio scolastico provinciale l’autorizzazione a poter prorogare per il tempo strettamente necessario i contratti di supplenza scadenti il 30 giugno, indicando i nominativi del personale ATA interessato.

Gli ulteriori oneri retributivi per il personale il cui contratto viene prorogato dall’ufficio scolastico provinciale (ipotesi a) sono posti a carico del MEF, mentre quelli per il per­sonale con proroga del contratto disposta dal dirigente scolastico (ipotesi b) gravano sul bilancio dell’istituzione scolastica,con esclu­sione delle supplenze disposte per i periodi di congedo obbligatorio per maternità, che sono sempre a carico del MEF. Le disposizioni di riferimento sono ri­portate nella nota ministeriale n.8556 del 10/06/2009,in parte modificate con la n.9038 del 17/06/2009.

Antonio Ciriolo

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