Pubblicato in: Ven, Lug 6th, 2012

Previdenza/Novità per le pensioni sopra ai mille euro

La norma che vieta il pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro, contenuta nella legge 214 del 2011, è ormai conosciu­ta da tutti. Ma in fase di conversione di un decreto legge (n. 16 del 2 marzo 2012), con la legge n. 44 del 26 aprile scorso, il Parlamen­to ha introdotto alcune modifiche relative alla stessa materia, che agevolano gli interessati.

In qualche modo, sono stati “fatti salvi” dalla normativa che vieta il pagamento in contanti, i cosiddetti “conguagli una tantum”. In pratica, nell’individuazione dei pagamenti che supera­no la soglia dei mille euro, non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all’uso del contante, anche i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, qualora una singola rata – o anche più rate – superino tale soglia per la concomitanza con altri pagamen­ti “occasionali”. Ad esempio, per il pagamento di arretrati pensionistici, di con­guagli fiscali o per la corresponsione della somma aggiuntiva an­nuale per le pensioni basse, la cosiddetta “quattordicesima”.

Un’ulteriore faci­litazione per i pensionati interessati riguarda l’apertura del conto corrente o del libretto attraverso un delegato. Nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di impor­to superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono infatti, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.

E’ anche prevista una fase transitoria di tre mesi, a partire dal 1° luglio, durante la quale gli istituti previdenziali continueranno a disporre i pagamenti mensili, in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti. I pagamenti dispo­sti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o sul libretto aperto dal pensionato. In caso con­trario, le somme accantonate saranno restituite all’ente erogatore una volta decorso il termine del 30 settembre2012. Inogni caso, l’ente pre­videnziale assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all’apertura di un conto corrente o libretto.

Infine, va sottolineato che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comun­que ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non è ancora titolare di conto corrente o libretto.

Antonio Silvestri

Lascia un commento

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Gli articoli più letti