Previdenza/Novità per le pensioni sopra ai mille euro
La norma che vieta il pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro, contenuta nella legge 214 del 2011, è ormai conosciuta da tutti. Ma in fase di conversione di un decreto legge (n. 16 del 2 marzo 2012), con la legge n. 44 del 26 aprile scorso, il Parlamento ha introdotto alcune modifiche relative alla stessa materia, che agevolano gli interessati.
In qualche modo, sono stati “fatti salvi” dalla normativa che vieta il pagamento in contanti, i cosiddetti “conguagli una tantum”. In pratica, nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei mille euro, non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all’uso del contante, anche i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, qualora una singola rata – o anche più rate – superino tale soglia per la concomitanza con altri pagamenti “occasionali”. Ad esempio, per il pagamento di arretrati pensionistici, di conguagli fiscali o per la corresponsione della somma aggiuntiva annuale per le pensioni basse, la cosiddetta “quattordicesima”.
Un’ulteriore facilitazione per i pensionati interessati riguarda l’apertura del conto corrente o del libretto attraverso un delegato. Nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono infatti, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.
E’ anche prevista una fase transitoria di tre mesi, a partire dal 1° luglio, durante la quale gli istituti previdenziali continueranno a disporre i pagamenti mensili, in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti. I pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o sul libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’ente erogatore una volta decorso il termine del 30 settembre2012. Inogni caso, l’ente previdenziale assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all’apertura di un conto corrente o libretto.
Infine, va sottolineato che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non è ancora titolare di conto corrente o libretto.
Antonio Silvestri















