Pubblicato in: Ven, Mag 18th, 2012

Previdenza/Reversibilità ridotta con matrimonio breve

Il legislatore è intervenuto per arginare un fenomeno sempre più diffuso e che – in effetti – faceva intravedere la possibilità di qualche matrimonio più d’interesse che d’amore. Con una norma apposita è scattata una tagliola, al momento del fatidico “si”, sulla eventuale futura pensione di reversibilità.

Questo in caso di matrimoni in qualche modo “sospetti”, tipicamente quelli tra un anziano e la giovane badante. Da cui il nome attribuita alla norma, l’art. 18 della legge 111 del 15 luglio 2011, di “leggina anti-badanti”. In qualche caso queste nozze sono un’emergenza sociale per le famiglie; ma anche il sistema previdenziale è coinvolto, suo malgrado, in queste beghe. Nel caso di decesso del coniuge, la pensione di reversibilità spetta (anzi spettava fino a ieri) al superstite senza tener conto della durata delle nozze. Le conseguenze erano ovvie ed evidenti: il concreto rischio di pagare per moltissimi anni un trattamento pensionistico, a fronte di un matrimonio durato magari pochissimo.

Per rimediare all’aggravio dei costi che il diffondersi del fenomeno avrebbe comportato, è stato introdotto un correttivo alla disciplina delle pensioni di reversibilità.

Da gennaio 2012, o meglio a partire dalle pensioni che vengono liquidate per la prima volta da quest’anno, l’importo della pensione di reversibilità è ridotto quando il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite è superiore ai 20 anni. Ma attenzione alla storia della badante: occorre chiarire che la regola vale per tutti, anche per chi badante non è.

L’abbattimento della pensione di reversibilità non scatta se il matrimonio dura per più di dieci anni: la decurtazione, infatti, è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10 e nel caso di frazione d’anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Infine, ma come dettaglio da non trascurare, c’è un’altra particolarità a tutela della vedova: la riduzione della pensione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, oppure inabili.

Antonio Silvestri

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