Pubblicato in: Gio, Set 5th, 2013

Pure al Padre il Congedo Obbligatorio

Il congedo obbligatorio, in occasione della nascita dei figli, ora spetta anche al padre-lavoratore. L’Italia, finalmente, si è messa in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2013, la possibilità da parte del padre di fruire del congedo obbligatorio in seguito alla nascita dei propri figli.

La nuova disposizione è stata introdotta con decreto emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e del­le Finanze, in data 22 dicembre 2012 (G.U. Serie generale n. 37 del 13 febbraio 2013). La norma è attuativa di quanto previsto dall’art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, con il fine di promuovere una cultura di mag­giore condivisione dei compiti genitoriali.

Si tratta sostanzialmente dell’introduzione, per ora in via sperimentale, limitata agli anni 2013, 2014 e 2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo per il padre-lavora­tore. I due tipi di congedo devono essere fruiti en­tro il quinto mese di vita del figlio e spettano anche al padre adottivo o affidatario. Non è prevista la frazionabilità dei due congedi in ore. Il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, può essere fruito dal padre anche mentre la madre-lavoratrice si trova in con­gedo per maternità, in aggiunta ad esso ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Il congedo facoltativo è un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, da fruire previo accordo con la madre ed in sua sosti­tuzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante dopo il parto. Praticamente il periodo di astensione obbligatoria della madre, dopo la nascita del figlio, sarà equivalentemente ridotto di uno o due giorni, in base a quanti saranno i giorni di congedo facoltativo fruiti dal padre.

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Il congedo facoltativo del padre può essere fruito anche contemporaneamente all’asten­sione facoltativa della madre. La richiesta di fruizione dei congedi va presentata al datore di lavoro, in forma scritta, con un anticipo non inferiore a 15 giorni dalla data di inizio dell’assenza’, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre-lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità spettantele per un nu­mero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo stesso. Copia della predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre. Per quel che concerne il trattamento economico, nei periodi di conge­do obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.

Se diamo uno sguardo oltre confine, il conge­do spettante al padre -lavoratore ha una dura­ta diversa da quella prevista nel nostro Paese. C’è chi sta meglio: in Norvegia è previsto un congedo interamente retribuito di 6 settimane e 45 settimane possono essere divise con la madre con una retribuzione ridotta all’80%. In Finlandia e in Danimarca il congedo retribuito per il padre è, rispettivamente, di 4 e 2 settimane. In Francia il congedo retribuito è di 2 settimane, di cui 11 giorni di paternità e 3 giorni per “motivi familiari”. Nel Regno Unito il periodo retribuito è di 2 settimane da fruire entro otto settimane dalla data della nascita del figlio.

In Portogallo i giorni sono5 Non stanno meglio di noi in Spagna, Paesi Bassi e Grecia dove i giorni sono 2. C’è, però, anche chi sta decisamente peggio: non è previsto alcun congedo per i padri, retribuito al 100%, in Austria, Germania e Irlanda. 

Antonio Ciriolo

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