Riammissione in servizio del personale della Scuola Statale
Il 15 gennaio scade l’annuale termine per la presentazione della domanda di riammissione in servizio del personale direttivo, docente, educativo ed Ata della scuola statale cessato dal servizio. La riammissione è consentita qualunque sia stata la fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la dispensa dal servizio per motivi di salute (a condizione, ovviamente, che si dimostri il venir meno dell’inidoneità che ha determinato la dispensa dal servizio).
È preclusa solo nel caso di cessazione dal servizio avvenuta in applicazione di disposizioni normative di carattere transitorio o speciale. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento che l’ha disposta. Il personale riammesso in servizio riassume, nel ruolo, la posizione giuridica ed economica occupata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La domanda di riammissione va presentata all’Ambito Territoriale della provincia di competenza, ossia quella di titolarità al momento della cessazione.
Nell’istanza vanno indicati: 1) i dati anagrafici; 2) la sede di titolarità precedente la cessazione del servizio; 3) la classe o il tipo di posto, per i docenti, o il profilo, per il personale Ata, di appartenenza al momento della cessazione; 4) la causa della cessazione stessa; 5) i motivi per cui viene richiesta la riammissione; 6) le preferenze (quante ne sono esprimibili per le domande di trasferimento) relative alle sedi, che potranno riguardare la sola provincia che interessa (per il personale Ata è consentito richiedere anche sedi di una provincia diversa da quella di precedente titolarità), nonché il proprio assenso o diniego ad accettare un’assegnazione d’ufficio in caso non siano disponibili le sedi richieste; 7) il recapito per ogni comunicazione.
Alla domanda va, inoltre, allegata la documentazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni da compiere, da parte dell’ufficio dell’Ambito Territoriale, per l’adozione del provvedimento. Va detto, in conclusione, che la riammissione in servizio non costituisce un vero e proprio diritto soggettivo ma solo un interesse legittimo. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la riammissione in servizio è subordinata, oltre alla disponibilità del posto, alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve valutare l’effettiva sussistenza dell’interesse pubblico al reintegro del dipendente nella struttura scolastica; valutazione sindacabile dal giudice solo sotto il profilo di irragionevolezza (eccesso di potere, ecc.). Normativa di riferimento: art. 516 del D. L.vo 16 apr ile 1994, n. 297; art. 132 del D.P. R. 10 gennaio 1957, n. 3; circolari ministeriali n. 274 del 4 agosto 1989, n. 194 del 20 luglio 1990 e n. 155 dell’11 giugno 1991.
Antonio Ciriolo















