Rivalutazione Pensioni: ad Agosto gli arretrati
Con l’emanazione, il 25 giugno scorso, della circolare Inps n. 125, trovano completa applicazione le disposizioni del decreto-legge 65, tanto atteso da numerosi interessati. Trovano così finalmente una data certa le tante voci di rimborsi ai pensionati, che si sono rincorse sui media dopo la sentenza n. 70 della Corte costituzionale. L’“una tantum” ai pensionati, prevista per il 2012 e il 2013 – con un “effetto trascinamento” attenuato per 2014 e 2015 – sarà corrisposta in agosto 2015. Come già anticipato, non vi è la necessità di presentare una domanda, da parte del pensionato, per ottenere la prestazione. L’ammontare del rimborso, inoltre, per ciascun pensionato viene calcolato in questi giorni nel dettaglio dall’ente previdenziale. L’importo è maggiore per le pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo (circa 1.500-2.000 euro mensili lordi), inferiore per quelle il cui importo si colloca tra quattro e sei volte (2.000-3.000 euro mensili lordi) tale trattamento. Ma ripercorriamo, in sintesi, la storia che ha portato all’attuale “bonus”: l’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, l’aumento di rivalutazione era attribuito soltanto sino a tale limite. La Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato illegittimo tale comma nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge il comma 25 bis. L’Inps ha conseguentemente emanato, il 25 giugno 2015, la circolare n. 125 – di cui parlavamo in apertura – con i dettagli applicativi. Occorre ribadire che non è necessario presentare domanda per ottenere quanto spetta. Le pensioni sono ricostituite d’ufficio e gli arretrati vengono corrisposti il 1° agosto 2015 con il consueto rateo spettante al pensionato. Le pensioni interessate al rimborso sono soltanto quelle che vanno da tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.500 euro lordi mensili) fino a sei volte il minimo (circa 3.000 euro lordi mensili), con un meccanismo di gradualità. Il calcolo delle differenze spettanti viene effettuato dall’Inps anche per le pensioni nel frattempo eliminate, presumibilmente perché nel frattempo il titolare è deceduto. Gli eredi aventi diritto possono inoltrare domanda “nei limiti della prescrizione”. Il rimborso viene sottoposto al regime fiscale della tassazione separata per tutti gli arretrati fino al 2014; per le somme maturate dal 2015 invece si applicano le aliquote fiscali correnti della tassazione ordinaria.
Antonio Silvestri
















