Pubblicato in: Sab, Mar 22nd, 2014

Se il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro

Impegno reciproco/Attraverso il contratto, dipendente e datore di lavoro stabiliscono una relazione di rispetto delle norme. 

L’obbligo di sottoporsi ai controlli/Per i dipendenti del settore privato, l’orario di reperibilità va dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19; per il settore pubblico, invece, vi sono fasce più ampie: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

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Cosa è un rapporto di lavo­ro? È fondamentalmente una relazione di scambio, nella quale il datore di lavoro e il lavoratore si impegnano reciprocamente – e rispetti­vamente – l’uno alla erogazione di una retribuzione e l’altro di una prestazio­ne. Entrambi i soggetti sono titolari di diritti e di doveri: la loro relazione e il loro comportamento devono rispet­tare le norme vigenti, a partire dalla Costituzione sino alle leggi e – ancora più giù nella gerarchia delle norme – ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CONTRASTI E CONTESTAZIONI

Tra i maggiori motivi di contenzio­so – o anche soltanto di contrasti – tra datore di lavoro e lavoratore, vi sono le assenze del lavoratore. Infatti, una volta instaurato, il rapporto di lavoro può essere interrotto per una serie di motivi. Sia la legge che i contratti stabiliscono varie tipologie di assenze: tra queste vi sono – in estrema sintesi – le ferie, i permessi (retribuiti e non), l’aspettativa, la malattia o l’infortunio, i vari congedi (ad esempio per il ma­trimonio), lo svolgimento del servizio militare ed altre. In questi casi l’inter­ruzione della prestazione, da parte del lavoratore, non comporta l’estinzione del rapporto. Il rapporto di lavoro può cessare per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi vanno rispettate le norme: il licenzia­mento può avvenire in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo mentre le dimissioni devono essere date nel rispetto del periodo di preavviso. È fondamentale che entrambe le parti coinvolte abbiano ben presente che sono titolari di una serie di diritti e di doveri, ma anche che soltanto l’equi­libro tra gli stessi – e tra le parti – può consentire una prosecuzione del rappor­to con soddisfazione per entrambi.

IL MECCANISMO DELLE FERIE

L’assenza più ovvia, periodica ed … inevitabile, del lavoratore, è quella per ferie. Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile a “ferie annuali retribuite”, al fine di consentire il re­cupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personale e familiari. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo: le ferie maturano nel corso del rapporto, an­che se questo dura meno di un anno o è in prova.

Le fiere vanno godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce”, informandone “preventivamente” il la­voratore. In questo, il datore di lavoro deve tenere conto sì delle esigenze dell’impresa, ma anche degli inte­ressi del lavoratore, contemperando le differenti esigenze. Salvo diversa previsione, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione delle stesse e – nel caso di impossibilità – per il residuo nei 18 mesi successivi a tale anno. Il periodo delle ferie deve essere possibilmente continuativo, in considerazione delle finalità delle stesse. Attenzione: le ferie non godute non possono essere “monetizzate”.

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