Se il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro
Impegno reciproco/Attraverso il contratto, dipendente e datore di lavoro stabiliscono una relazione di rispetto delle norme.
L’obbligo di sottoporsi ai controlli/Per i dipendenti del settore privato, l’orario di reperibilità va dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19; per il settore pubblico, invece, vi sono fasce più ampie: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Cosa è un rapporto di lavoro? È fondamentalmente una relazione di scambio, nella quale il datore di lavoro e il lavoratore si impegnano reciprocamente – e rispettivamente – l’uno alla erogazione di una retribuzione e l’altro di una prestazione. Entrambi i soggetti sono titolari di diritti e di doveri: la loro relazione e il loro comportamento devono rispettare le norme vigenti, a partire dalla Costituzione sino alle leggi e – ancora più giù nella gerarchia delle norme – ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
CONTRASTI E CONTESTAZIONI
Tra i maggiori motivi di contenzioso – o anche soltanto di contrasti – tra datore di lavoro e lavoratore, vi sono le assenze del lavoratore. Infatti, una volta instaurato, il rapporto di lavoro può essere interrotto per una serie di motivi. Sia la legge che i contratti stabiliscono varie tipologie di assenze: tra queste vi sono – in estrema sintesi – le ferie, i permessi (retribuiti e non), l’aspettativa, la malattia o l’infortunio, i vari congedi (ad esempio per il matrimonio), lo svolgimento del servizio militare ed altre. In questi casi l’interruzione della prestazione, da parte del lavoratore, non comporta l’estinzione del rapporto. Il rapporto di lavoro può cessare per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi vanno rispettate le norme: il licenziamento può avvenire in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo mentre le dimissioni devono essere date nel rispetto del periodo di preavviso. È fondamentale che entrambe le parti coinvolte abbiano ben presente che sono titolari di una serie di diritti e di doveri, ma anche che soltanto l’equilibro tra gli stessi – e tra le parti – può consentire una prosecuzione del rapporto con soddisfazione per entrambi.
IL MECCANISMO DELLE FERIE
L’assenza più ovvia, periodica ed … inevitabile, del lavoratore, è quella per ferie. Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile a “ferie annuali retribuite”, al fine di consentire il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personale e familiari. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo: le ferie maturano nel corso del rapporto, anche se questo dura meno di un anno o è in prova.
Le fiere vanno godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce”, informandone “preventivamente” il lavoratore. In questo, il datore di lavoro deve tenere conto sì delle esigenze dell’impresa, ma anche degli interessi del lavoratore, contemperando le differenti esigenze. Salvo diversa previsione, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione delle stesse e – nel caso di impossibilità – per il residuo nei 18 mesi successivi a tale anno. Il periodo delle ferie deve essere possibilmente continuativo, in considerazione delle finalità delle stesse. Attenzione: le ferie non godute non possono essere “monetizzate”.
















