Pubblicato in: Gio, Ott 1st, 2015

Sospensione pensioni, controlli su redditi

A partire da ottobre 2015 l’Inps procederà alla sospensione delle prestazioni di invalidità i cui titolari sono stati convo­cati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anoma­lie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione l’Inps effettuerà una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto. Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comuni­cazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione per verificare la possibilità di concordare una nuova visita. Invece, i titolari di pensione previdenziale con decorrenza successiva al 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensio­ne con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare – entro il prossimo 30 settembre, data di scadenza della dichiara­zione dei redditi dell’anno 2014 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti in tale anno. Come previsto dal decreto legisla­tivo 503/1992, il recente messaggio Inps n. 5901/2015 – disponibile per chi intenda approfondire l’argomento – ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2014 da lavoro autonomo e alle mo­dalità di presentazione della dichiarazione.

pensioni-inps

Passando ad altro, l’Istituto previdenziale ha avviato il procedimento di controllo sulle Dichiarazioni sostitutive uniche tra­smesse dai Caf nel periodo 2012/2013: con altro messaggio, il n. 5864 del 23 settembre scorso, l’Inps ha illustrato il procedimen­to ed ha fornito specifiche istruzioni alle strutture periferiche sui controlli da effet­tuare. In qualche modo vengono ribadite le istruzioni operative della circolare 82/2013, che puntavano ad un sistema di controlli sulla qualità del servizio reso dai Caf, anche attraverso l’adozione di un idoneo regime sanzionatorio. I Caf che hanno trasmesso le dichiarazioni inserite nel campione estratto, al momento dell’avvio del procedimento di verifica, riceveranno via Pec una comunica­zione dell’avvenuta messa a disposizione in procedura dei dati delle Dsu trasmesse negli anni 2012 e2013. Il procedimento di veri­fica viene svolto dalle strutture competenti per territorio, sulla base della residenza del dichiarante. Ha una durata complessiva di 135 giorni, diversamente ripartiti a seconda della tipologia del controllo, se di tipo au­tomatico o manuale. I procedimenti di veri­fica convergono in un’unica fase valutativa delle osservazioni presentate dai Caf e – in caso di errori da parte di questi – al temine vengono determinate le eventuali penali. La riscossione delle somme dovute avviene per compensazione, in sede del pagamento del saldo del 10% del compenso.

Antonio Silvestri

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