Sospensione pensioni, controlli su redditi
A partire da ottobre 2015 l’Inps procederà alla sospensione delle prestazioni di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione l’Inps effettuerà una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto. Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione per verificare la possibilità di concordare una nuova visita. Invece, i titolari di pensione previdenziale con decorrenza successiva al 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare – entro il prossimo 30 settembre, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti in tale anno. Come previsto dal decreto legislativo 503/1992, il recente messaggio Inps n. 5901/2015 – disponibile per chi intenda approfondire l’argomento – ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2014 da lavoro autonomo e alle modalità di presentazione della dichiarazione.
Passando ad altro, l’Istituto previdenziale ha avviato il procedimento di controllo sulle Dichiarazioni sostitutive uniche trasmesse dai Caf nel periodo 2012/2013: con altro messaggio, il n. 5864 del 23 settembre scorso, l’Inps ha illustrato il procedimento ed ha fornito specifiche istruzioni alle strutture periferiche sui controlli da effettuare. In qualche modo vengono ribadite le istruzioni operative della circolare 82/2013, che puntavano ad un sistema di controlli sulla qualità del servizio reso dai Caf, anche attraverso l’adozione di un idoneo regime sanzionatorio. I Caf che hanno trasmesso le dichiarazioni inserite nel campione estratto, al momento dell’avvio del procedimento di verifica, riceveranno via Pec una comunicazione dell’avvenuta messa a disposizione in procedura dei dati delle Dsu trasmesse negli anni 2012 e2013. Il procedimento di verifica viene svolto dalle strutture competenti per territorio, sulla base della residenza del dichiarante. Ha una durata complessiva di 135 giorni, diversamente ripartiti a seconda della tipologia del controllo, se di tipo automatico o manuale. I procedimenti di verifica convergono in un’unica fase valutativa delle osservazioni presentate dai Caf e – in caso di errori da parte di questi – al temine vengono determinate le eventuali penali. La riscossione delle somme dovute avviene per compensazione, in sede del pagamento del saldo del 10% del compenso.
Antonio Silvestri
















