Pubblicato in: Gio, Mag 9th, 2013

TFA speciali, le risposte del Miur

Il Miur ha risposto, con alcune faq, a do­mande e dubbi più comuni concernenti i Tirocini Formativi Attivi speciali, riser­vati al personale docente precario con almeno tre annualità di servizio. Proprio perché riguardano i quesiti più ricorrenti ne diamo di seguito una sintesi:

a) I percorsi formativi abilitanti speciali possono essere istituiti da atenei ed istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che sono sedi di corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musi­ca.

b) Saranno istituiti ed attivati negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

c) Possono partecipare ai Tfa speciali i docenti non di ruolo, in possesso dei prescritti titoli di studio, che abbiano svolto, dall’anno scolastico 1999/2000 al 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e, limi­tatamente ai corsi accreditati per l’assolvi­mento dell’obbligo scolastico, nei centri di formazione professionale.

d) Ogni annualità di servizio, delle tre previste, deve essere stata prestata in una specifica classe di concorso ed una di esse deve essere stata svolta nella classe di con­corso per cui si chiede l’accesso al percorso abilitante speciale. La durata del servizio di ciascun anno scolastico deve essere di almeno 180 giorni ovvero quella valutabile come anno di servizio intero ai sensi della Legge n. 124/1999 (servizio ininterrotto dall’1 febbraio fino al termine degli scru­tini o delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia). Il requisito di servizio viene maturato anche cumulando servizio svolto, nello stesso anno scolastico e nella stessa classe di concorso o posto, in scuole statali, paritarie o nei centri di formazione profes­sionale.

e) Il servizio prestato nei centri di formazione professionale è valutabile se riconducibile ad insegnamenti compresi in classi di concorso e svolto nei corsi accre­ditati dalle Regioni per garantire l’adem­pimento dell’obbligo d’istruzione a partire dall’a.s. 2008-2009.

f) Il servizio prestato su posto di sostegno è valido come quello svolto nelle classi di concorso, tenendo in considerazione la graduatoria della classe di concorso da cui si è conseguita la nomina sul posto di sostegno.

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